Art. 3 
 
                           Classificazione 
 
  1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale viene concepita con un
approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo
periodo e viene differenziata in tre macro-categorie: 
    a) viabilita' principale; 
    b) viabilita' secondaria; 
    c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo. 
  2. La viabilita' principale e' formata da una  rete  permanente  di
strade con larghezza di carreggiata  non  superiore  ai  6  metri  e,
quando presenti, opere connesse quali piazzali  e  imposti,  a  fondo
stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non
asfaltato, anche dotate di  opere  d'arte  e  sistemazioni  idraulico
forestali, progettate  e  realizzate  privilegiando  le  tecniche  di
ingegneria naturalistica,  atte  a  garantirne  la  stabilita'  e  la
regimazione delle acque il cui scorrimento non deve  pregiudicare  la
conservazione del piano stradale e la stabilita' delle scarpate. 
  3. La viabilita'  principale  di  cui  comma  1  lettera  a),  come
dall'allegata Tabella, si distingue  in  viabilita'  di  primo  e  di
secondo livello: 
    a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5  a
massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed  imposti,  adatte
al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi
speciali di grandi dimensioni e  massa,  ovvero  mezzi  con  limitata
mobilita' di  avanzamento  per  pendenza,  larghezza  e/o  raggio  di
manovra; 
    b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da  2,5
a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed  imposti,  adatte  al
transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali  con  ingombri
piu' limitati rispetto a quanto previsto alla  lettera  precedente  e
dotati di piu' elevata mobilita' in termini di avanzamento in  tratti
con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti. 
  4. La  viabilita'  secondaria  di  cui  comma  1,  lettera  b),  si
distingue in: 
    a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad
uso permanente: 
      i. con fondo naturale, fatta salva,  in  presenza  di  pendenze
longitudinali maggiori o uguali al  15  per  cento,  la  presenza  di
eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato  preferibilmente
con esclusione di emulsioni bituminose; 
      ii. aperte  con  macchine  movimento  terra  che  per  la  loro
realizzazione richiedono movimenti terra  con  eventuali  conseguenti
interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate  di  monte  e  di
valle, e di regimazione delle acque; 
      iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti
di regimazione delle acque nei tratti in  maggiore  pendenza  ed  ove
necessario in prossimita' e nell'attraversamento negli impluvi; 
      iv.   transitabili   ordinariamente   da   trattori,   macchine
operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale  o
animali da lavoro; 
    b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri  e
pendenze  simili  ma  tipologie  realizzative  diverse  legate   alle
tradizioni locali e alle realta' geo-pedo-morfologiche. 
  5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma  1
lettera c), comprendono: 
    a) tracciati temporanei  a  fondo  naturale,  approntati  per  il
passaggio  di  macchine  operatrici   specializzate,   aperti   senza
l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in  casi
eccezionali e per brevi tratti. Le regioni  disciplinano  sulla  base
delle realta' geo-pedo-morfologiche locali i  loro  parametri,  fermo
restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di
250 metri  per  ettaro  o  sua  frazione  di  superficie  interessata
dall'attivita' forestale e una altezza massima della sezione di scavo
a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza; 
    b) piazzole  temporanee,  a  fondo  naturale  e  funzionali  alle
operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di
marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e
la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso
del tracciato con la morfologia del terreno.  La  loro  realizzazione
deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico; 
    c) linee di avvallamento per gravita', coincidono con  formazioni
naturali  permanenti  come  impluvi,  vallecole  o  canaloni   oppure
elementi artificiali  temporanei  come  risine  artificiali  ancorate
temporaneamente al terreno; 
    d) linee di  esbosco  aeree,  varchi  o  corridoi  aerei  atti  a
consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a  fune
(linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra  4
e 8 metri salvo allargamenti per  alcuni  tratti  in  situazioni  che
presentano eccezionali difficolta' per l'esbosco, per  consentire  la
tutela della sicurezza degli operatori, e  il  libero  passaggio  dei
carichi fluttuanti, affinche' non rechino danno alle piante limitrofe
se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. 
  6. I tracciati e di uso e allestimento  temporanei  e  le  piazzole
temporanee sono: 
    a)   inerenti   all'esercizio   dell'attivita'   forestale,   non
costituiscono interruzione della superficie boscata e non  comportano
alterazione permanente dello stato dei luoghi; 
    b)    elementi    cronologicamente    correlati     all'esercizio
dell'attivita' forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere
dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo  la  ripresa
della vegetazione naturale; 
    c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti
a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso  delle
acque. 
  7. Il passaggio in bosco o  in  pascolo  di  un  mezzo  agricolo  o
forestale  in  occasione  di  un'attivita'  forestale   senza   alcun
approntamento  del  terreno  non  prefigura  viabilita'  forestale  e
silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di  applicazione
del presente decreto.