Art. 3 Classificazione 1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macro-categorie: a) viabilita' principale; b) viabilita' secondaria; c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo. 2. La viabilita' principale e' formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilita' e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilita' delle scarpate. 3. La viabilita' principale di cui comma 1 lettera a), come dall'allegata Tabella, si distingue in viabilita' di primo e di secondo livello: a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilita' di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra; b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri piu' limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di piu' elevata mobilita' in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti. 4. La viabilita' secondaria di cui comma 1, lettera b), si distingue in: a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad uso permanente: i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni bituminose; ii. aperte con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque; iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimita' e nell'attraversamento negli impluvi; iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro; b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle tradizioni locali e alle realta' geo-pedo-morfologiche. 5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma 1 lettera c), comprendono: a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. Le regioni disciplinano sulla base delle realta' geo-pedo-morfologiche locali i loro parametri, fermo restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attivita' forestale e una altezza massima della sezione di scavo a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza; b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico; c) linee di avvallamento per gravita', coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno; d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficolta' per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinche' non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. 6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole temporanee sono: a) inerenti all'esercizio dell'attivita' forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi; b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attivita' forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale; c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque. 7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attivita' forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilita' forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.