Art. 3
Classificazione
1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale viene concepita con un
approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo
periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:
a) viabilita' principale;
b) viabilita' secondaria;
c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.
2. La viabilita' principale e' formata da una rete permanente di
strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e,
quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo
stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non
asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico
forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di
ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilita' e la
regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la
conservazione del piano stradale e la stabilita' delle scarpate.
3. La viabilita' principale di cui comma 1 lettera a), come
dall'allegata Tabella, si distingue in viabilita' di primo e di
secondo livello:
a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a
massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte
al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi
speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata
mobilita' di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di
manovra;
b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5
a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al
transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri
piu' limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e
dotati di piu' elevata mobilita' in termini di avanzamento in tratti
con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
4. La viabilita' secondaria di cui comma 1, lettera b), si
distingue in:
a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad
uso permanente:
i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze
longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di
eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente
con esclusione di emulsioni bituminose;
ii. aperte con macchine movimento terra che per la loro
realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti
interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di
valle, e di regimazione delle acque;
iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti
di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove
necessario in prossimita' e nell'attraversamento negli impluvi;
iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchine
operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o
animali da lavoro;
b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e
pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle
tradizioni locali e alle realta' geo-pedo-morfologiche.
5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma 1
lettera c), comprendono:
a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il
passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza
l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi
eccezionali e per brevi tratti. Le regioni disciplinano sulla base
delle realta' geo-pedo-morfologiche locali i loro parametri, fermo
restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di
250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata
dall'attivita' forestale e una altezza massima della sezione di scavo
a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza;
b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle
operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di
marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e
la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso
del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione
deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) linee di avvallamento per gravita', coincidono con formazioni
naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure
elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate
temporaneamente al terreno;
d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a
consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune
(linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4
e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che
presentano eccezionali difficolta' per l'esbosco, per consentire la
tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei
carichi fluttuanti, affinche' non rechino danno alle piante limitrofe
se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.
6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole
temporanee sono:
a) inerenti all'esercizio dell'attivita' forestale, non
costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano
alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio
dell'attivita' forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere
dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa
della vegetazione naturale;
c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti
a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle
acque.
7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o
forestale in occasione di un'attivita' forestale senza alcun
approntamento del terreno non prefigura viabilita' forestale e
silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente decreto.