Art. 4 Criteri progettuali e procedurali 1. La progettazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale permanente prevede: a) modalita' di realizzazione o adeguamento tali da seguire ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri definiti dal presente decreto, tali da operare il recupero di tracciati preesistenti purche' nel rispetto del loro assetto storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del transito; b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente ambientale e paesaggistica locale; c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo, ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilita' degli interventi dal punto di vista ambientale, economico e della durata; d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di inversione per consentire il transito degli automezzi. La loro realizzazione considera la tipologia di automezzo piu' ingombrante che puo' transitare lungo la strada e viene attuata in punti favorevoli in termini di morfologia del terreno; e) sui versanti con pendenze elevate oltre il 60 per cento, l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a garantire la stabilita' e la corretta regimazione idraulica dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o inversione di marcia. 2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei procedimenti autorizzativi necessari, definiscono la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse tipologie di cui al presente decreto, con un livello di onerosita' tecnica decrescente a partire dalla viabilita' principale. 3. La realizzazione di strade e piste forestali e silvo-pastorali puo' essere attuata secondo linee guida regionali, nel rispetto del presente decreto e dei principi di compatibilita' ambientale e paesaggistica, che definiscono le finalita', gli obiettivi attesi e le prescrizioni d'uso.