Art. 4 
 
                  Criteri progettuali e procedurali 
 
  1. La progettazione della viabilita'  forestale  e  silvo-pastorale
permanente prevede: 
    a) modalita' di  realizzazione  o  adeguamento  tali  da  seguire
ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando  al  massimo
il movimento terra e, dove  possibile,  nel  rispetto  dei  parametri
definiti dal  presente  decreto,  tali  da  operare  il  recupero  di
tracciati  preesistenti  purche'  nel  rispetto  del   loro   assetto
storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove
idonei alle moderne esigenze  e  tenuto  conto  della  sicurezza  del
transito; 
    b)  l'utilizzo  di  materiali  compatibili  con   la   componente
ambientale e paesaggistica locale; 
    c)  la  gestione  della  manutenzione   funzionale   nel   tempo,
ispirandosi  a  principi  generali   di   efficienza,   efficacia   e
sostenibilita'  degli  interventi  dal  punto  di  vista  ambientale,
economico e della durata; 
    d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e  di
inversione per  consentire  il  transito  degli  automezzi.  La  loro
realizzazione considera la tipologia di  automezzo  piu'  ingombrante
che puo'  transitare  lungo  la  strada  e  viene  attuata  in  punti
favorevoli in termini di morfologia del terreno; 
    e) sui versanti con pendenze  elevate  oltre  il  60  per  cento,
l'adozione  di  opportune  scelte  progettuali  alternative  atte   a
garantire  la  stabilita'  e  la   corretta   regimazione   idraulica
dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per  la
realizzazione in siti idonei di piazzole  di  scambio,  deposito  e/o
inversione di marcia. 
  2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei
procedimenti autorizzativi necessari, definiscono  la  documentazione
progettuale minima per la realizzazione della viabilita' forestale  e
silvo-pastorale,  modulandola   specificatamente   per   le   diverse
tipologie di cui al presente decreto, con un  livello  di  onerosita'
tecnica decrescente a partire dalla viabilita' principale. 
  3. La realizzazione di strade e piste forestali  e  silvo-pastorali
puo' essere attuata secondo linee guida regionali, nel  rispetto  del
presente decreto  e  dei  principi  di  compatibilita'  ambientale  e
paesaggistica, che definiscono le finalita', gli obiettivi  attesi  e
le prescrizioni d'uso.