Art. 4
Criteri progettuali e procedurali
1. La progettazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale
permanente prevede:
a) modalita' di realizzazione o adeguamento tali da seguire
ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo
il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri
definiti dal presente decreto, tali da operare il recupero di
tracciati preesistenti purche' nel rispetto del loro assetto
storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove
idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del
transito;
b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente
ambientale e paesaggistica locale;
c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo,
ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e
sostenibilita' degli interventi dal punto di vista ambientale,
economico e della durata;
d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di
inversione per consentire il transito degli automezzi. La loro
realizzazione considera la tipologia di automezzo piu' ingombrante
che puo' transitare lungo la strada e viene attuata in punti
favorevoli in termini di morfologia del terreno;
e) sui versanti con pendenze elevate oltre il 60 per cento,
l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a
garantire la stabilita' e la corretta regimazione idraulica
dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la
realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o
inversione di marcia.
2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei
procedimenti autorizzativi necessari, definiscono la documentazione
progettuale minima per la realizzazione della viabilita' forestale e
silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse
tipologie di cui al presente decreto, con un livello di onerosita'
tecnica decrescente a partire dalla viabilita' principale.
3. La realizzazione di strade e piste forestali e silvo-pastorali
puo' essere attuata secondo linee guida regionali, nel rispetto del
presente decreto e dei principi di compatibilita' ambientale e
paesaggistica, che definiscono le finalita', gli obiettivi attesi e
le prescrizioni d'uso.