Art. 5
Sistemazioni idraulico-forestali
1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo
ed estensivo, in quanto attivita' di gestione forestale ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si
avvale di materiale vegetale vivo, (piante o parti di esse), in
abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre
vegetali o sintetiche o equivalenti.
2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con
tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove
le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria
la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui
al comma precedente.