Art. 5 Sistemazioni idraulico-forestali 1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attivita' di gestione forestale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si avvale di materiale vegetale vivo, (piante o parti di esse), in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti. 2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma precedente.