Art. 5 
 
                  Sistemazioni idraulico-forestali 
 
  1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo  intensivo
ed estensivo, in quanto attivita'  di  gestione  forestale  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si
avvale di materiale vegetale vivo,  (piante  o  parti  di  esse),  in
abbinamento con materiali  inerti,  quali  pietrame,  legname,  fibre
vegetali o sintetiche o equivalenti. 
  2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali  realizzate  con
tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove
le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria
la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche  di  cui
al comma precedente.