Art. 6 Banca dati 1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalita' uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilita' forestale e silvo-pastorale principale e secondaria le regioni possono provvedere all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della viabilita' forestale e silvo-pastorale principale e secondaria da aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico in metri, e lo stato di percorribilita' e delle eventuali necessita' di manutenzione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2021 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro della cultura Franceschini Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 972