Art. 6 
 
                             Banca dati 
 
  1. Al fine di favorire l'archiviazione  informatica  con  modalita'
uniformi  e  interoperabili  a  scala  nazionale  delle  informazioni
inerenti  la  rete  della  viabilita'  forestale  e   silvo-pastorale
principale   e   secondaria    le    regioni    possono    provvedere
all'implementazione di una propria Banca dati  georeferenziata  della
viabilita' forestale e silvo-pastorale  principale  e  secondaria  da
aggiornare periodicamente, distinguendo per  ogni  categoria  di  cui
all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico  in
metri, e lo stato di percorribilita' e delle eventuali necessita'  di
manutenzione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2021 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 
                      Il Ministro della cultura 
                            Franceschini 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 972