Art. 6
Banca dati
1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalita'
uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni
inerenti la rete della viabilita' forestale e silvo-pastorale
principale e secondaria le regioni possono provvedere
all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della
viabilita' forestale e silvo-pastorale principale e secondaria da
aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico in
metri, e lo stato di percorribilita' e delle eventuali necessita' di
manutenzione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli
Il Ministro della cultura
Franceschini
Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 972