Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
       Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti 
                  dei prezzi nel settore elettrico 
 
  1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei  prezzi
nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre  dell'anno
2021 quanto  disposto  per  il  terzo  trimestre  del  medesimo  anno
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gli oneri generali di sistema per tutte  le  utenze  elettriche  sono
parzialmente compensati mediante: 
    a) l'utilizzo di una quota parte, pari  a  700  milioni  di  euro
((nell'anno 2021)), dei proventi delle aste delle quote di  emissione
di anidride carbonica (CO2),  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del  Ministero  della
transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente  lettera  sono
destinate al sostegno delle misure di  incentivazione  delle  energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia; 
    b) il  trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori  risorse  pari  a
500 milioni di euro. 
  2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma
1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede
ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle  utenze  domestiche  e  alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,  con  potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono  trasferite  alla  Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,
ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio  2021,  n.  106  (Misure  urgenti  connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico).  -  1.
          Anche al fine  del  contenimento  degli  adeguamenti  delle
          tariffe del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti e ambiente  previsti  per  il
          terzo trimestre dell'anno 2021: 
                a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di
          emissione di anidride carbonica (CO2), di cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'art. 23
          del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota
          di competenza del Ministero della transizione  ecologica  e
          per una quota di competenza del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, e' destinata nella  misura  complessiva  di  609
          milioni di euro al sostegno delle misure di  incentivazione
          delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che
          trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
                b)  sono  trasferite  alla  Cassa   per   i   servizi
          energetici  e  ambientali,  entro  il  30  settembre  2021,
          risorse pari a 591 milioni di euro. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
                a) quanto a 551 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.
          77; 
                b) quanto a 429 milioni di  euro,  mediante  utilizzo
          delle risorse disponibili,  anche  in  conto  residui,  sui
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          transizione  ecologica  e  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico, finanziati con quota parte  dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza
          delle   medesime   amministrazioni.   A   tal    fine    le
          disponibilita' in conto residui  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione
          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
          Ministero  della  transizione  ecologica,   ai   fini   del
          trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
          ambientali; 
                c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di
          quota  parte  dei  proventi  delle  aste  delle  quote   di
          emissione di CO2 di cui all'art. 23 del decreto legislativo
          9  giugno  2020,  n.  47,  destinata  al  Ministero   della
          transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto  aperto
          presso la Tesoreria dello Stato da  reimputare  alla  Cassa
          per i servizi energetici e ambientali; 
                d)  quanto   a   40   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione della dotazione del fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
          14 ottobre 2019, n.  111,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato): 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta  a
          norma del relativo regolamento  unionale.  Il  quantitativo
          delle  quote  da  collocare  all'asta  e'  determinato  con
          decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; 
                  n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6, 7 e
          12 e le spese amministrative  connesse  alla  gestione  del
          sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'art.  29,  nonche',  per  una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
          direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato  garantisce  che  ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.».