Art. 2 
 
       Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti 
               dei prezzi nel settore del gas naturale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per  combustione  ((per  usi  civili))  e  industriali  di  cui
all'articolo 26,  comma  1,  del  ((testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al))  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre  2021  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre,  per  il
medesimo trimestre, le aliquote relative  agli  ((oneri  generali  di
sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza  dell'importo  di
480 milioni di euro. Tale importo e'  trasferito  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972,  n.  633,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  26,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                «Art.  26  (Disposizioni  particolari  per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
                (Omissis).».