Art. 3 
 
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
  settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
  sociale elettrico e gas 
 
  1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni  relative
alle ((tariffe per la fornitura di energia  elettrica))  riconosciute
ai  clienti  domestici  economicamente  svantaggiati  ed  ai  clienti
domestici in gravi  condizioni  di  salute  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per
la fornitura di gas naturale di cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  al  fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,  previsti
per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di  450
milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  3  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. - 8.
          (Omissis). 
                9. La tariffa agevolata per la fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta  eccezione  per
          47 milioni di euro  per  l'anno  2009,  che  continuano  ad
          essere destinati alle finalita' di cui al  citato  articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del  2007.  Nella
          eventualita' che gli oneri eccedano le risorse  di  cui  al
          precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica  ed
          il  gas  istituisce  un'apposita  componente  tariffaria  a
          carico dei titolari  di  utenze  non  domestiche  volta  ad
          alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio  settore
          elettrico e stabilisce le altre misure tecniche  necessarie
          per l'attribuzione del beneficio. 
                9-bis - 13-bis. (Omissis).».