((Art. 3 bis 
 
            Misure per aumentare la liquidita' dei mercati 
          dell'energia e ridurre i costi delle transazioni 
 
  1. Indipendentemente dalla data di consegna  ivi  prevista,  per  i
contratti di fornitura e  i  contratti  derivati  gia'  in  essere  o
stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, comma 86, della legge  4  agosto  2017,  n.  124,  si
applicano  anche  nei  casi  in  cui  la  consegna  relativamente  ai
contratti di fornitura, ovvero la produzione,  commercializzazione  e
consegna  relativamente  ai   contratti   derivati,   non   avvengano
nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente  interconnessi  con
essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti
al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la  Comunita'
dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29
maggio 2006.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 86, dell'art. 1,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2  (Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza): 
                «Art. 1. - 1. - 85. (Omissis). 
                86. Al fine di aumentare la  liquidita'  dei  mercati
          dell'energia,  riducendo  i  costi  delle  transazioni,   a
          vantaggio  dei  consumatori,  la  clausola  di   "close-out
          netting" prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di
          cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 25  ottobre  2011,  ad  eccezione  dei
          contratti conclusi con clienti finali a  prescindere  dalla
          loro capacita'  di  consumo,  e'  valida  ed  efficace,  in
          conformita' a quanto dalla stessa previsto, anche  in  caso
          di  apertura  di   una   procedura   di   risanamento,   di
          ristrutturazione economico-finanziaria o  di  liquidazione,
          di  natura  concorsuale  o  pre-concorsuale,  con  o  senza
          spossessamento del debitore, nei  confronti  di  una  delle
          parti. 
                87. - 192. (Omissis).». 
              - La decisione n. 2006/500/CE  del  Consiglio,  del  29
          maggio 2006,  relativa  alla  conclusione  da  parte  della
          Comunita'   europea   del    trattato    della    Comunita'
          dell'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 luglio  2006,
          n. L 198.