((Art. 3 bis Misure per aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 86, dell'art. 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): «Art. 1. - 1. - 85. (Omissis). 86. Al fine di aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di "close-out netting" prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. 87. - 192. (Omissis).». - La decisione n. 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunita' europea del trattato della Comunita' dell'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 luglio 2006, n. L 198.