((Art. 3 ter 
 
 Disposizioni in materia di competenze  relative  alla  resilienza  a
  garanzia della sicurezza del sistema energetico 
 
  1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  le  parole:  «attuazione  dei  processi   di
liberalizzazione  dei   mercati   energetici   e   promozione   della
concorrenza nei mercati dell'energia  e  tutela  dell'economicita'  e
della  sicurezza  del  sistema»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione  della  concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e  tutela
dell'economicita' e della  sicurezza  del  sistema  con  garanzia  di
resilienza».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  35,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. (Omissis). 
                2. Al  Ministero  della  transizione  ecologica  sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                  b) definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema  con
          garanzia di resilienza;  individuazione  e  sviluppo  delle
          reti nazionali di trasporto dell'energia  elettrica  e  del
          gas naturale e definizione  degli  indirizzi  per  la  loro
          gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
          nei  settori  dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi, riconversione,  dismissione  e
          chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione  di
          idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino
          in  sicurezza  dei  siti;  risorse  geotermiche;  normativa
          tecnica, area  chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le
          competenze  in  materia  di  servizio  ispettivo   per   la
          sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione  della
          legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro,  e
          servizi  tecnici   per   l'energia;   vigilanza   su   enti
          strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti
          operanti nei settori dell'energia;  gestione  delle  scorte
          energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani
          di emergenza energetica; sicurezza  nucleare  e  disciplina
          dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
          rifiuti  radioattivi;  radioprotezione   e   radioattivita'
          ambientale;   agro-energie;   rilevazione,    elaborazione,
          analisi  e  diffusione  di  dati  statistici   in   materia
          energetica e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione
          energetica e mineraria; 
                  c)  piani  e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                  d)  pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                  e)  gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti   ed
          economia circolare; 
                  f)  tutela  delle  risorse   idriche   e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                  g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
          nazionali e internazionali; 
                  h) promozione di politiche per l'economia circolare
          e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
          del Ministero dello sviluppo economico; 
                  i)  coordinamento  delle  misure  di  contrasto   e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                  l)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                  m) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. (Omissis).».