Art. 4 
 
Abrogazione  e  modifica  di  disposizioni  di  legge  che  prevedono
                l'adozione di provvedimenti attuativi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente  decreto  sono
abrogate. 
  ((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Con decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge  15  maggio
1997, n. 127, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,  sono
definiti, a decorrere dall'anno  accademico  2025/2026,  i  piani  di
studio  e  le  modalita'  attuative  e  organizzative  del  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  criteri
per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del  comma  3,  dei
crediti   formativi    universitari    relativi    alle    didattiche
dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso  al
medesimo corso di specializzazione».)) 
  3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31  luglio  2020,  n.  101,  le  parole:  «30  settembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021». 
  ((3-bis. Al  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata; 
    b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o  agli  esiti  negativi
della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)  e  d)»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro  170.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la  promozione
          dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',
          a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),  della
          legge 13  luglio  2015,  n.  107),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Corso di specializzazione per le  attivita'
          di sostegno didattico nella scuola  dell'infanzia  e  nella
          scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'
          di sostegno didattico  alle  bambine  e  ai  bambini,  alle
          alunne  e  agli  alunni   con   accertata   condizione   di
          disabilita'  in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione
          scolastica  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella   scuola
          primaria   si   consegue    attraverso    il    corso    di
          specializzazione di cui al comma 2. 
                2.  Il  corso  di  specializzazione  in  pedagogia  e
          didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e
          l'inclusione scolastica: 
                  a)  e'  annuale  e  prevede  l'acquisizione  di  60
          crediti formativi universitari, comprensivi di  almeno  300
          ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; 
                  b) e' attivato presso  le  universita'  autorizzate
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea  a  ciclo
          unico in Scienze della Formazione Primaria; 
                  c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   in
          ragione  delle  esigenze  e  del  fabbisogno  del   sistema
          nazionale di istruzione e formazione; 
                  d) ai fini dell'accesso richiede il superamento  di
          una prova predisposta dalle universita'. 
                3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti  in
          possesso della laurea magistrale a ciclo unico  in  Scienze
          della formazione primaria che abbiano conseguito  ulteriori
          60 crediti formativi universitari relativi alle  didattiche
          dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel  corso  di
          laurea. Ai fini del  conseguimento  dei  predetti  60  CFU,
          possono   essere   riconosciuti   i    crediti    formativi
          universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati
          magistrali in relazione ad insegnamenti nonche'  a  crediti
          formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento  del
          tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno  e
          all'inclusione. 
                4. La positiva conclusione del corso di cui al  comma
          2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno  della
          scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 
                5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  95,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con  il  Ministro
          dell'istruzione,  sono  definiti,  a  decorrere   dall'anno
          accademico 2025/2026, i piani  di  studio  e  le  modalita'
          attuative e organizzative del corso di specializzazione  in
          pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno
          didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri  per
          il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma  3,
          dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche
          dell'inclusione e gli  ulteriori  requisiti  necessari  per
          l'accesso al medesimo corso di specializzazione.». 
              - Si riporta il testo del comma  4,  dell'articolo  72,
          del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101(Attuazione
          della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce   norme
          fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
          pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,     96/29/Euratom,     97/43/Euratom      e
          2003/122/Euratom e riordino della normativa di  settore  in
          attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4
          ottobre 2019,  n.  117),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su  materiali,  o
          prodotti semilavorati metallici o prodotti in  metallo).  -
          1. - 3. (Omissis). 
                4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
          comma 3, comunque non oltre il 30 novembre  2021,  continua
          ad applicarsi l'art. 2 del decreto  legislativo  1°  giugno
          2011, n. 100, e si applica l'art. 7  dell'allegato  XIX  al
          presente decreto. Decorso tale termine e fino  all'adozione
          del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
          dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce  le  modalita'
          di applicazione, nonche'  i  contenuti  delle  attestazioni
          della  sorveglianza  radiometrica  ed  elenca  i   prodotti
          semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto  della
          sorveglianza.  I  rinvii  alle  disposizioni  del   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.   230   contenuti   nelle
          disposizioni  del  decreto  legislativo  di  cui  al  primo
          periodo   s'intendono    riferiti    alle    corrispondenti
          disposizioni del presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  17,  del
          comma 1 dell'art. 26, del comma 1 dell'art. 39, del decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della  scuola
          italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi  180  e
          181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Pubblicita' del  sistema  della  formazione
          italiana nel mondo). - 1. (Omissis). 
                2. Nella sezione di cui al comma  1,  compatibilmente
          con  le  esigenze  di  sicurezza  e  di  continuita'  delle
          relazioni internazionali, sono pubblicati: 
                  a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni
          scolastiche statali e di quelle paritarie; 
                  b)  i  dati  in  forma  aggregata  degli   studenti
          frequentanti le istituzioni  scolastiche  e  le  iniziative
          disciplinate dal presente decreto legislativo; 
                  c) i bilanci delle scuole; 
                  d)  i  dati  pubblici  afferenti  al   sistema   di
          valutazione; 
                  e)  i  dati,  anche  curricolari,   del   personale
          destinato all'estero; 
                  f) i dati, i documenti e le  informazioni  utili  a
          valutare    l'avanzamento    didattico,    tecnologico    e
          d'innovazione del sistema scolastico all'estero; 
                  g)  le  iniziative  per  la  lingua  e  la  cultura
          italiana  all'estero  realizzate  nell'ambito  del  sistema
          della formazione italiana nel mondo; 
                  h) (abrogata).». 
                «Art. 26 (Rientro in Italia). - 1. Il Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale puo'  far
          cessare in qualsiasi momento  il  servizio  all'estero  per
          ragioni di servizio o per  incompatibilita'  di  permanenza
          nella sede.  Se  le  ragioni  di  servizio  attengono  alle
          esigenze del sistema scolastico nazionale, la cessazione e'
          disposta  dal   Ministero   dell'istruzione,   sentito   il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. 
                2. - 5. (Omissis).». 
                «Art. 39 (Copertura finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti  dall'art.  15,  pari  a  euro  170.000  annui  a
          decorrere   dall'anno   2018,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».