Art. 4 Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate. ((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione».)) 3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021». ((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata; b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)» sono soppresse; c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari; b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle universita'. 3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 72, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), come modificato dalla presente legge: «Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo). - 1. - 3. (Omissis). 4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 novembre 2021, continua ad applicarsi l'art. 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'art. 7 dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, del comma 1 dell'art. 26, del comma 1 dell'art. 39, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Pubblicita' del sistema della formazione italiana nel mondo). - 1. (Omissis). 2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali, sono pubblicati: a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie; b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo; c) i bilanci delle scuole; d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione; e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero; f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero; g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo; h) (abrogata).». «Art. 26 (Rientro in Italia). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale, la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. - 5. (Omissis).». «Art. 39 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'art. 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».