Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2  e  3,  determinati  in
2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno,  a  3.538,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede: 
    a)  quanto  a  700  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma
6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto  a  1.709  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate; 
    c) quanto  a  129,4  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del ((Fondo previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n.
1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69; 
    d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del  2021  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
((di competenza del Ministero)) della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 32 del ((decreto legislativo 3  marzo))
2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato  ((allo  stesso
fondo, da versare)) all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6, dell'art.  120,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento  degli
          ambienti di lavoro). - 1. - 5. (Omissis). 
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 5, dell'art. 1, del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine di
          sostenere gli operatori  economici  colpiti  dall'emergenza
          epidemiologica "Covid-19",  e'  riconosciuto  un  ulteriore
          contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
          hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in  vigore
          del presente  decreto  e,  inoltre,  presentano  istanza  e
          ottengono il riconoscimento del contributo a fondo  perduto
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
          41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  maggio
          2021, n. 69, e che non abbiano  indebitamente  percepito  o
          che non abbiano restituito tale contributo. 
                2. - 4. (Omissis). 
                5. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici
          maggiormente    colpiti    dall'emergenza    epidemiologica
          "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
          favore  di  tutti  i  soggetti   che   svolgono   attivita'
          d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
          agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti  nel
          territorio dello Stato. Il contributo di  cui  al  presente
          comma e' alternativo a quello di cui ai commi da 1 a  3.  I
          soggetti che, a seguito  della  presentazione  dell'istanza
          per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo  1
          del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato
          del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno  ottenere
          l'eventuale maggior valore del  contributo  determinato  ai
          sensi del presente comma. In tal caso, il  contributo  gia'
          corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta
          dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei  commi  da  1  a  3
          verra' scomputato da quello da  riconoscere  ai  sensi  del
          presente comma. Se dall'istanza per il  riconoscimento  del
          contributo di cui al presente comma  emerge  un  contributo
          inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da
          1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa. 
                6. - 30-quater. (Omissis).». 
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.    44,    del
          decreto-legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali) (Art.  5,
          legge n. 225/1992). - 1.  Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali.». 
              - Si riporta il testo del comma 3,  dell'art.  40,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art.  40  (Risorse  da  destinare   al   Commissario
          straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile).  -
          1. - 2. (Omissis). 
                3. Per l'anno 2021 il fondo di cui  all'articolo  44,
          del  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1   e'
          incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19  milioni  di
          euro da destinare al ripristino della capacita' di risposta
          del Servizio nazionale della protezione civile. 
                4. - (Omissis).». 
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.    23,    del
          decreto-legislativo 09 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato): 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta  a
          norma del relativo regolamento  unionale.  Il  quantitativo
          delle  quote  da  collocare  all'asta  e'  determinato  con
          decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                  n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6, 7 e
          12 e le spese amministrative  connesse  alla  gestione  del
          sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
          direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato  garantisce  che  ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  32,  del
          decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
                «Art.  32  (Interventi  a   favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale). - 1. Al fine  di  corrispondere
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
          cui  all'art.  3  e  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il clima per  gli  anni
          2021-2030 attraverso la promozione congiunta di  domanda  e
          offerta di tecnologie  per  l'efficienza  energetica  e  le
          fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente  decreto  legislativo,  il  Ministro
          dello sviluppo  economico  con  propri  decreti  individua,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, interventi e misure per lo  sviluppo  tecnologico  e
          industriale in materia di fonti rinnovabili  ed  efficienza
          energetica sulla base dei seguenti criteri: 
                a) gli interventi e le misure sono coordinate con  le
          disposizioni  di  sostegno   alla   produzione   da   fonti
          rinnovabili  e  all'efficienza  energetica   al   fine   di
          contribuire, in un'ottica  di  sistema,  al  raggiungimento
          degli obiettivi nazionali di cui all'art. 3; 
                b)  gli  interventi  e  le  misure  prevedono,  anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
                  i. ai progetti di validazione in ambito industriale
          e di qualificazione di sistemi e tecnologie; 
                  ii. ai  progetti  di  innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione nei servizi energetici; 
                  iii. alla creazione, ampliamento e  animazione  dei
          poli di  innovazione  finalizzati  alla  realizzazione  dei
          progetti di cui al punto 1); 
                  iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi
          di installazione delle fonti rinnovabili  e  del  risparmio
          energetico a favore di enti pubblici. 
                2. Per il finanziamento delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1 e' istituito un fondo presso  la  Cassa  conguaglio
          per il  settore  elettrico  alimentato  dal  gettito  delle
          tariffe elettriche e  del  gas  naturale  in  misura  pari,
          rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3. 
                3. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          stabilisce le modalita' con le quali le risorse di  cui  al
          comma 2 trovano copertura a valere sulle  componenti  delle
          tariffe   elettriche   e   del   gas,   dando   annualmente
          comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  delle
          relative disponibilita'.».