Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per le attivita'  sottoposte  alle  norme  tecniche  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  gia'  state  progettate
sulla  base  delle  regole  tecniche  introdotte  con   il   predetto
provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente  decreto
non comporta adeguamenti. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2021 
 
                                  Il Ministro dell'interno: Lamorgese