Art. 2
Disposizioni finali
1. Per le attivita' sottoposte alle norme tecniche di cui al
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono gia' state progettate
sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto
provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente decreto
non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2021
Il Ministro dell'interno: Lamorgese