Art. 2 Disposizioni finali 1. Per le attivita' sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2021 Il Ministro dell'interno: Lamorgese