Art. 2 
 
                Destinazione e utilizzo delle risorse 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al  conferimento,
da  parte  di  regioni  e  province   autonome,   di   incarichi   di
collaborazione a professionisti  ed  esperti  per  il  supporto  alla
gestione  delle  procedure  complesse  nel  territorio,  in  funzione
dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste  dal
PNRR. 
  2. Le  regioni  e  province  autonome  provvedono,  sulla  base  di
appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province,
delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una  quota
dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto: 
    a) del grado di coinvolgimento di ciascun  livello  istituzionale
nelle  procedure  amministrative  individuate  come  critiche   nello
specifico territorio  regionale  e  indicate  all'interno  dei  Piani
territoriali di cui all'art. 4; 
    b) della titolarita' di tali procedure. 
  3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo  di  cui
all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B,
che forma parte integrante del presente provvedimento.