Art. 2 Destinazione e utilizzo delle risorse 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR. 2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto: a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani territoriali di cui all'art. 4; b) della titolarita' di tali procedure. 3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo di cui all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.