Art. 2
Destinazione e utilizzo delle risorse
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento,
da parte di regioni e province autonome, di incarichi di
collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla
gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione
dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal
PNRR.
2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di
appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province,
delle citta' metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota
dei professionisti ed esperti di cui all'art. 1, tenendo conto:
a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale
nelle procedure amministrative individuate come critiche nello
specifico territorio regionale e indicate all'interno dei Piani
territoriali di cui all'art. 4;
b) della titolarita' di tali procedure.
3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo di cui
all'art. 1 in base ai criteri e alle modalita' di cui all'allegato B,
che forma parte integrante del presente provvedimento.