Art. 3 Definizione preliminare dei fabbisogni 1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.