Art. 3
Definizione preliminare dei fabbisogni
1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le
regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in
via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle
assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini
di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C,
che forma parte integrante del presente provvedimento.