Art. 3 
 
               Definizione preliminare dei fabbisogni 
 
  1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le
regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono  in
via  preliminare,  entro  il  30  ottobre  2021,  nei  limiti   delle
assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in  termini
di profili professionali, secondo lo schema di  cui  all'allegato  C,
che forma parte integrante del presente provvedimento.