Art. 5 Conferimento degli incarichi 1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, entro dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'art. 3, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare ai fini delle procedure selettive.