Art. 5
Conferimento degli incarichi
1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto
l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini
previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento degli
incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste
dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al
portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, entro
dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'art. 3,
fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco
di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da
utilizzare ai fini delle procedure selettive.