Art. 5 
 
                    Conferimento degli incarichi 
 
  1. Le  regioni  e  province  autonome  che  non  abbiano  richiesto
l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini
previsti dall'art. 3 e dall'art. 4, provvedono al conferimento  degli
incarichi entro dicembre 2021 sulla  base  delle  procedure  previste
dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 
  2. Per i fini di cui al comma 1,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  ricorrendo  al
portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della  legge  19
giugno 2019, n. 56, attraverso le procedure disciplinate dal  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre  2021,  entro
dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di  cui  all'art.  3,
fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco
di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni  indicati,  da
utilizzare ai fini delle procedure selettive.