IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  prevedere
misure idonee a limitare  l'ingresso  di  viaggiatori  internazionali
provenienti dal Sudafrica e dai Paesi confinanti o particolarmente  a
rischio per intensita' dei transiti, nonche' di attenzionare i  Paesi
collocati nelle aree di incidenza; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Ministro
della salute 22 ottobre 2021, sono vietati l'ingresso e  il  transito
nel territorio nazionale alle  persone  che  nei  quattordici  giorni
antecedenti hanno soggiornato o  transitato  in  Sudafrica,  Lesotho,
Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, a eccezione
dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in  Italia
da data  anteriore  alla  presente  ordinanza,  unitamente  ai  figli
minori, al coniuge o alla parte di unione civile,  a  condizione  che
non manifestino sintomi da Covid-19. Alle stesse condizioni  possono,
altresi',  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale   i   soggetti
rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, comma 7,  lettera  n),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei
quattordici  giorni  antecedenti  alla   presente   ordinanza   hanno
soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho,  Botswana,  Zimbabwe,
Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche  se  asintomatiche,  sono
obbligate  a  comunicare  immediatamente  l'avvenuto   ingresso   nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test  molecolare,
da  effettuarsi  per  mezzo  di  tampone  nonche'  a  sottoporsi   ad
isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo  di
effettuare un ulteriore test molecolare al  termine  del  periodo  di
isolamento. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente disciplina: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato a effettuare controlli, del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposti, nelle settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso
nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per  mezzo
di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di  esecuzione  di  test
molecolare o antigenico, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento
fino all'esito dello stesso; 
    d) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo
indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; 
    e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al  termine
dei dieci giorni di isolamento. 
  4. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione
del passeggero digitale, le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'equipaggio e  al  personale  viaggiante  dei  mezzi  di
trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo
di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da  effettuarsi  per
mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o  luogo
di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso
nel  territorio  nazionale  presso  l'azienda  sanitaria  locale   di
riferimento. 
  5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si  applicano
ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre la data di pubblicazione
della stessa. 
  6. Gli uffici USMAF-SASN pongono in essere tutte le  piu'  adeguate
misure di controllo sanitario rispetto ai transiti  e  agli  ingressi
dalle aree di incidenza.