Art. 2 
 
  1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria
e' interdetto il traffico  aereo  da  Sudafrica,  Lesotho,  Botswana,
Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini. 
  2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti  pubblici  e  privati
che gestiscono gli scali aeroportuali,  marittimi  e  terrestri  sono
tenuti a garantire la massima diffusione  di  quanto  disposto  dalla
presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli  di  frontiera
attuano le disposizioni della presente ordinanza  e  di  ogni  misura
attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  (ENAC)
e dalle altre autorita' competenti.