Art. 2 1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria e' interdetto il traffico aereo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini. 2. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorita' competenti.