Art. 3 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  immediati  a  decorrere
dalla sua adozione e fino al 15 dicembre 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 novembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'articolo 2, comma  4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed  esecutivo,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge  7  agosto  1990,  n.
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