Art. 3 Disposizioni per i Piani forestali di indirizzo territoriale 1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, puo' essere predisposto dalle regioni nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei comuni interessati. 2. Il PFIT e' redatto in conformita' alle disposizioni del Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed e' finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attivita' necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonche' a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprieta' pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalita' in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le superfici boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto medesimo, nonche' le superfici boscate soggette a tutela anche ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso. 5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in conformita' ai: a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi per le aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge; c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' agli obiettivi, alle misure di conservazione e ai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE; f) Piani per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»; g) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela dell'Unesco ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale. 6. Il PFIT e' assoggettato alla disciplina di valutazione ambientale strategica ai sensi dall'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. 7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali, approvato per la parte inerente detta viabilita' previo parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, consente a tali interventi di beneficiare delle misure di semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio oggetto di piano in aree omogenee per destinazione d'uso. Con specifico riferimento alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco, sono inoltre individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 8. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli indirizzi di gestione e le priorita' per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione, specificando: a) l'indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalita' del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono: a.1) protettiva diretta, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversita' e la tutela e valorizzazione del paesaggio; a.3) produttiva; a.4) sociale e culturale, ovvero con finalita' turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative; a.5) altre funzioni; b) gli interventi strutturali e infrastrutturali, compresi l'adeguamento e la manutenzione della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente e la localizzazione di quella programmata per ottimizzare la densita' viaria in relazione all'indirizzo di gestione; c) le forme di governo e di trattamento piu' idonee alla tutela e alla valorizzazione dei boschi, in particolare per la funzione di protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonche' allo sviluppo delle filiere forestali locali; d) le misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale. Inoltre, il Piano puo' contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione da adottare nel periodo di validita' dei PFIT; e) la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo. f) le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione dei rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validita' del PFIT, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo esemplificativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e l'adattamento ai cambiamenti climatici; g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici. 9. Il PFIT e' conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione regionali e in particolare con il Programma forestale regionale per la individuazione delle fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi gestionali e infrastrutturali programmati. Ove necessario, il PFIT prevede indirizzi metodologici specifici per la redazione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34/2018 nell'ambito del comprensorio territoriale di competenza. 10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo, che individui distintamente le aree classificate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e le aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le aree non boscate e' quella del secondo livello del sistema «Corine Land Cover». La carta individua, inoltre, le aree potenzialmente oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e di ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34. b) carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto del PFIT, con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto medesimo, il vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazione delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, le aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque; c) carta delle proprieta' forestali e silvo-pastorali pubbliche e collettive e degli usi civici; d) carta delle aree boschive colturalmente omogenee, riportando per ognuna il principale indirizzo di gestione; e) carta degli interventi strutturali e infrastrutturali, compresa la localizzazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34; f) carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e alberi monumentali presenti nell'area, ai sensi della legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, dei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche' alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto.