Art. 3 
 
                 Disposizioni per i Piani forestali 
                      di indirizzo territoriale 
 
  1.  Il  piano  forestale  di  indirizzo  territoriale,  di  seguito
denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto  legislativo
3  aprile  2018,  n.  34,  puo'  essere  predisposto  dalle   regioni
nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per  caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o  amministrative;
ove possibile, i limiti geografici seguono i  confini  amministrativi
dei comuni interessati. 
  2.  Il  PFIT  e'  redatto  in  conformita'  alle  disposizioni  del
Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo   3   aprile   2018,   n.   34,   ed    e'    finalizzato
all'individuazione,  al  mantenimento  e  alla  valorizzazione  delle
risorse  silvo-pastorali   e   all'organizzazione   delle   attivita'
necessarie  alla  loro  tutela,  assicurando  la  gestione  forestale
sostenibile,  nonche'  a  favorire  il  coordinamento  dei  piani  di
gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi  per  la  gestione  nel
medio e lungo periodo delle risorse forestali  e  silvo-pastorali  di
proprieta' pubblica,  privata  e  collettiva  e  definisce  i  propri
obiettivi  e  le  proprie  finalita'  in  attuazione  della  politica
forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli  altri
strumenti pianificatori presenti, sia ambientali  sia  paesaggistici,
permettendo di evidenziare  e  valorizzare  le  vocazioni  di  ambiti
territoriali  relativamente  omogenei.  Le  regioni   assicurano   il
coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi  locali  nella
predisposizione dei PFIT secondo  quanto  disposto  all'art.  14  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici  di  cui
agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22  gennaio  2004
n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto
legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le
superfici  boscate  ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142, comma  1,  lettera  g),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni  d'uso  contenute  nei  piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156  del  decreto  medesimo,
nonche' le  superfici  boscate  soggette  a  tutela  anche  ai  sensi
dell'art.  136  del  medesimo  decreto,  in  presenza  di   eventuale
dichiarazione  di   notevole   interesse   pubblico,   con   relative
prescrizioni d'uso. 
  5. Il PFIT recepisce e  integra  in  modo  coordinato  e  attua  in
termini   tecnico-forestali   indirizzi,    prescrizioni,    vincoli,
indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti
dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale  e
ambientale vigenti, in conformita' ai: 
    a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42; 
    b) Piani regionali di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi  per  le
aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge; 
    c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle  aree  protette
nazionali e regionali di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
nonche' agli obiettivi, alle misure di conservazione e  ai  piani  di
gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita  ai  sensi  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio  1992  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
    d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico  redatti  ai  sensi
degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
    e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  «Norme  in   materia
ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE; 
    f) Piani  per  la  valutazione  e  la  gestione  del  rischio  di
alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio  2010,  n.  49
recante  «Attuazione  della  direttiva   2007/60/CE   relativa   alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»; 
    g) Piani di gestione dei siti posti sotto la  tutela  dell'Unesco
ai sensi della legge 20 febbraio 2006,  n.  77  «Misure  speciali  di
tutela  e  fruizione  dei  siti  italiani  di  interesse   culturale,
paesaggistico e  ambientale,  inseriti  nella  lista  del  patrimonio
mondiale. 
  6.  Il  PFIT  e'  assoggettato  alla  disciplina   di   valutazione
ambientale strategica ai sensi dall'art. 6  del  decreto  legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152. 
  7. Il  PFIT  qualora  comprenda  la  previsione  di  interventi  di
realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al  servizio
delle attivita' agrosilvopastorali, approvato per la  parte  inerente
detta  viabilita'  previo  parere   favorevole   del   Soprintendente
archeologia, belle arti e paesaggio, consente a  tali  interventi  di
beneficiare delle misure di semplificazione di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 
  Il  PFIT  ripartisce   le   superfici   silvo-pastorali   ricadenti
all'interno del territorio oggetto di  piano  in  aree  omogenee  per
destinazione d'uso. Con  specifico  riferimento  alle  superfici  con
destinazione d'uso  a  bosco  o  assimilate  a  bosco,  sono  inoltre
individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale  e
tipo colturale,  sulla  base  della  classificazione  dell'inventario
nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 
  8. Per ogni area  omogenea  il  PFIT  individua  gli  indirizzi  di
gestione e le priorita' per la tutela, gestione e valorizzazione  del
territorio sottoposto a pianificazione, specificando: 
    a) l'indirizzo di  gestione,  espresso  in  termini  di  funzioni
prevalenti  al  fine  di   promuovere   la   multifunzionalita'   del
patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono: 
      a.1) protettiva diretta, come definita  all'art.  3,  comma  2,
lettera r) del decreto legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  ovvero
protezione di persone, beni e  infrastrutture  da  pericoli  naturali
quali  valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti   superficiali,   lave
torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
      a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversita'  e
la tutela e valorizzazione del paesaggio; 
      a.3) produttiva; 
      a.4)   sociale    e    culturale,    ovvero    con    finalita'
turistico-ricreative,   artistiche,    terapeutiche,    scientifiche,
didattiche, educative; 
      a.5) altre funzioni; 
    b)  gli  interventi  strutturali  e  infrastrutturali,   compresi
l'adeguamento  e  la  manutenzione  della  viabilita'   forestale   e
silvo-pastorale esistente e la localizzazione di  quella  programmata
per ottimizzare la densita'  viaria  in  relazione  all'indirizzo  di
gestione; 
    c) le forme di governo e di trattamento piu' idonee alla tutela e
alla valorizzazione dei boschi, in particolare  per  la  funzione  di
protezione diretta e  gli  interventi  finalizzati  alla  prevenzione
degli incendi boschivi, nonche' allo sviluppo delle filiere forestali
locali; 
    d) le misure  a  tutela  della  biodiversita'  per  le  superfici
ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette  ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di  tutela
naturalistica  regionale  e  nazionale.  Inoltre,   il   Piano   puo'
contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva  92/43/CEE,
le misure di conservazione da adottare nel periodo di  validita'  dei
PFIT; 
    e) la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici
di cui agli articoli 143 e 156 del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico  di
cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo. 
    f) le misure di tutela delle  aree  sensibili,  di  gestione  dei
rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare
nel periodo di validita' del PFIT,  in  coerenza  con  gli  strumenti
territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione  dei  rischi
naturali,  quali,  a  titolo   esemplificativo,   incendi   boschivi,
tempeste,  frane,  dissesto,   valanghe   ed   alluvioni,   ecc.,   e
l'adattamento ai cambiamenti climatici; 
    g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di  nuovi
boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici. 
  9.  Il  PFIT  e'  conforme  alle  previsioni  degli  strumenti   di
pianificazione regionali e in particolare con il Programma  forestale
regionale  per  la  individuazione  delle  fonti   di   finanziamento
necessarie  alla  realizzazione   degli   interventi   gestionali   e
infrastrutturali  programmati.  Ove  necessario,  il   PFIT   prevede
indirizzi metodologici  specifici  per  la  redazione  dei  piani  di
gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'art.  6,  comma
6, del decreto legislativo n. 34/2018  nell'ambito  del  comprensorio
territoriale di competenza. 
  10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia
in  formato  digitale,  georiferita  e  sovrapponibile,  con   strati
informativi su allestimento cartografico  regionale  di  riferimento,
conformemente a quanto previsto dal decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 32: 
    a) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo,
che individui distintamente  le  aree  classificate  ai  sensi  degli
articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34  e  le
aree classificate come  bosco  ai  sensi  dalla  normativa  regionale
vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le  aree
non boscate e' quella del secondo livello del  sistema  «Corine  Land
Cover». La carta individua, inoltre, le aree  potenzialmente  oggetto
di ripristino colturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e
di ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile  2018,
n. 34. 
    b) carta dei vincoli gravanti sul territorio  oggetto  del  PFIT,
con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di  cui
all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre  1923,  n.  3267,  e  il
vincolo per  altri  scopi  di  cui  all'art.  17  del  regio  decreto
medesimo, il vincolo di bene culturale  e  paesaggistico  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale  ai
sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  con  relativa  zonazione
delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete  Natura  2000
con relativi habitat di interesse  comunitario  ove  individuati,  le
aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque; 
    c) carta delle proprieta' forestali e silvo-pastorali pubbliche e
collettive e degli usi civici; 
    d) carta delle aree boschive colturalmente  omogenee,  riportando
per ognuna il principale indirizzo di gestione; 
    e)  carta  degli  interventi  strutturali   e   infrastrutturali,
compresa   la   localizzazione   della   viabilita'    forestale    e
silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo  quanto
previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34; 
    f) carta ricognitiva degli  eventuali  boschi  vetusti  e  alberi
monumentali presenti nell'area, ai sensi della legge del  14  gennaio
2013, n. 10 e del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.  34,  dei
boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali  di  base
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.
386, nonche' alberi monumentali  tutelati  ai  sensi  dell'art.  136,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all'art.
3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,
ovvero protezione di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli
naturali quali valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti  superficiali,
lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto.