Art. 4 Disposizioni per il piano di gestione forestale 1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, con riferimento a scala aziendale o di piu' aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori, rappresenta uno strumento fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF e' redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati, e viene promosso dalle regioni anche tramite azioni incentivanti, per le proprieta' pubbliche, private e collettive in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove esistenti. La durata del PGF puo' indicativamente essere fissata in un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni. Le regioni definiscono i tempi e le procedure per l'eventuale verifica intermedia della sua applicazione e per la revisione, nonche' la superficie minima per la loro redazione. 2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti. 3. Il PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unita' base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unita' sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonche' viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalita' metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonche' gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validita' del Piano; b) prospetto delle unita' di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unita' di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati: b.1) codice alfanumerico identificativo; b.2) superficie totale e superficie a bosco; b.3) accessibilita', classificata in: a) ben servita; b) scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante; b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente: b.4.a) protettiva diretta come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; b.4.b) naturalistica e per la conservazione della biodiversita'; b.4.c) produttiva; b.4.d) sociale e culturale ossia finalita' di tipo turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo; b.4.e) altre funzioni; b.5) caratteristiche del soprassuolo: i) tipo forestale, classificato con riferimento sia alle categorie previste dalle regioni e riconducibili a quelle dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; ii) composizione dendrologica; iii) tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: eta' nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli governati a ceduo; b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale; b.8) interventi selvicolturali programmati nel periodo di validita' del PGF; c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi di taglio programmati nel periodo di validita' del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun intervento; d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso, programmati nel periodo di validita' del PGF; e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le particelle forestali interessate; f) misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure da adottare nel periodo di validita' del PGF e indicando le particelle forestali interessate; g) misure di tutela paesaggistica, dettagliando le eventuali specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo; h) misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel periodo di validita' del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: a) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque; b) carta assestamentale delle unita' di base della pianificazione; c) carta della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validita' del PGF; e) carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validita' del PGF; f) carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati nel periodo di validita' del PGF; g) carta catastale delle proprieta'. 5. Le regioni che abbiano adottato PFIT prevedono procedure di elaborazione semplificate per i PGF e gli strumenti equivalenti e coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi. 6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita' agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, per gli interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.