Art. 4 
 
           Disposizioni per il piano di gestione forestale 
 
  1. Il piano di gestione forestale, di seguito  denominato  PGF,  di
cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.
34, con riferimento a scala aziendale o di piu' aziende  riunite  tra
loro anche solo  a  fini  pianificatori,  rappresenta  uno  strumento
fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e  la  gestione
sostenibile delle risorse forestali  e  silvo-pastorali.  Il  PGF  e'
redatto  sulla  base  dei   principi,   criteri   e   metodi   propri
dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati,  e  viene
promosso dalle regioni anche  tramite  azioni  incentivanti,  per  le
proprieta'  pubbliche,  private  e  collettive  in   attuazione   dei
Programmi forestali regionali e  in  coordinamento  con  i  PFIT  ove
esistenti. La durata del PGF puo' indicativamente essere  fissata  in
un minimo di dieci anni e in un massimo di  venti  anni.  Le  regioni
definiscono  i  tempi  e  le  procedure  per   l'eventuale   verifica
intermedia della sua applicazione e  per  la  revisione,  nonche'  la
superficie minima per la loro redazione. 
  2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini
tecnico-forestali  indirizzi,  prescrizioni,   vincoli,   indicazioni
programmatiche  e  di  pianificazione  territoriale  derivanti  dagli
strumenti  di  programmazione  e  di  pianificazione  territoriale  e
ambientale vigenti. 
  3. Il PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti: 
    a)  relazione:  documento  che  fornisce  una  descrizione  delle
risorse  forestali  e  silvo-pastorali  oggetto  di   pianificazione.
Vengono definiti gli obiettivi della gestione  e  sono  illustrati  i
criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle  unita'
base  della  pianificazione  forestale  quali  la  formazione   delle
particelle  forestali  e  delle  eventuali  unita'  sovraordinate  di
aggregazione delle particelle forestali,  nonche'  viene  fornita  la
definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le
modalita'  metodologiche  e  operative  per  il  conseguimento  degli
obiettivi gestionali prefissati, nonche' gli eventuali  miglioramenti
e interventi strutturali e infrastrutturali programmati  nel  periodo
di validita' del Piano; 
    b) prospetto delle unita' di base della pianificazione,  registro
particellare, database in cui viene riportata  la  descrizione  delle
unita'  di  base,  particelle   o   sezioni   forestali,   delimitate
all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella  forestale
vengono indicati: 
      b.1) codice alfanumerico identificativo; 
      b.2) superficie totale e superficie a bosco; 
      b.3)  accessibilita',  classificata  in:  a)  ben  servita;  b)
scarsamente servita; c) non servita, secondo  i  parametri  riportati
nell'allegato 1  del  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante; 
      b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione
prevalente: 
        b.4.a) protettiva diretta come definita all'art. 3, comma  2,
lettera r) del decreto  legislativo  3  aprile  2018  n.  34,  ovvero
protezione di persone, beni e  infrastrutture  da  pericoli  naturali
quali  valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti   superficiali,   lave
torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
        b.4.b)   naturalistica   e   per   la   conservazione   della
biodiversita'; 
        b.4.c) produttiva; 
        b.4.d)  sociale  e  culturale   ossia   finalita'   di   tipo
turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico,
educativo; 
        b.4.e) altre funzioni; 
      b.5)  caratteristiche  del  soprassuolo:  i)  tipo   forestale,
classificato  con  riferimento  sia  alle  categorie  previste  dalle
regioni e riconducibili  a  quelle  dell'inventario  nazionale  delle
foreste e  dei  serbatoi  forestali  di  carbonio;  ii)  composizione
dendrologica; iii) tipo colturale, classificato  con  riferimento  ai
tipi colturali dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi
forestali di carbonio; 
      b.6) per i soprassuoli con  prevalente  indirizzo  di  gestione
volto alla produzione legnosa: eta' nel caso di soprassuoli coetanei,
o  classi  di  consistenza  in  caso  di  soprassuoli   disetanei   o
irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi
e incremento corrente della massa legnosa  nel  caso  di  soprassuoli
governati  a  fustaia  e  massa  legnosa  indicativa  nel   caso   di
soprassuoli governati a ceduo; 
      b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale; 
      b.8)  interventi  selvicolturali  programmati  nel  periodo  di
validita' del PGF; 
    c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano  dei  tagli,
in cui sono  indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli
interventi di taglio programmati nel periodo di validita' del PGF, le
particelle forestali interessate, la superficie  oggetto  di  ciascun
intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in  ciascun
intervento; 
    d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati,  per
ciascuna sezione di pascolo, i criteri di  gestione  e  di  eventuali
interventi colturali ai fini del  miglioramento  del  cotico  erboso,
programmati nel periodo di validita' del PGF; 
    e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento
in cui sono  indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli
interventi  infrastrutturali  o  i  miglioramenti  programmati  e  le
particelle forestali interessate; 
    f) misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti
nelle aree della Rete Natura 2000 e  nelle  aree  protette  ai  sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure
da  adottare  nel  periodo  di  validita'  del  PGF  e  indicando  le
particelle forestali interessate; 
    g) misure di  tutela  paesaggistica,  dettagliando  le  eventuali
specifiche prescrizioni d'uso contenute nei  piani  paesaggistici  di
cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse  pubblico  di  cui
all'art. 136 del medesimo decreto legislativo; 
    h) misure di tutela delle aree sensibili e per  la  gestione  dei
rischi naturali e l'adattamento  ai  cambiamenti  climatici;  vengono
dettagliate, per le particelle forestali interessate,  le  misure  da
adottare nel periodo di  validita'  del  PGF,  in  coerenza  con  gli
strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e  mitigazione  dei
rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 
  4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla  seguente  cartografia
in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi
su allestimento cartografico regionale di  riferimento  previsto  dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: 
    a) carta, con valore  ricognitivo,  dei  vincoli  gravanti  sulle
superfici  oggetto  di   pianificazione   comprendente   il   vincolo
idrogeologico di cui all'art. 1 del regio  decreto  del  30  dicembre
1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui  all'art.  17  del
regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e  paesaggistico
di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  vincolo
ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione
delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat  di  interesse
comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico,  idrogeologico
o di tutela delle acque; 
    b)   carta   assestamentale   delle   unita'   di   base    della
pianificazione; 
    c) carta della viabilita' forestale e silvo-pastorale  esistente,
classificata secondo quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  di
attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
2018, n. 34; 
    d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel  periodo
di validita' del PGF; 
    e) carta degli interventi infrastrutturali  e  dei  miglioramenti
programmati nel periodo di validita' del PGF; 
    f)  carta  degli  interventi   di   miglioramento   dei   pascoli
programmati nel periodo di validita' del PGF; 
    g) carta catastale delle proprieta'. 
  5. Le regioni che abbiano  adottato  PFIT  prevedono  procedure  di
elaborazione semplificate per i PGF e  gli  strumenti  equivalenti  e
coerenti  con  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  indicati  nei  PFIT
medesimi. 
  6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'
agrosilvopastorale  con  il  parere  favorevole  del   Soprintendente
archeologia, belle arti  e  paesaggio,  o  qualora  il  PGF  non  sia
coerente con il PFIT approvato, per gli interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilita' forestale al  servizio  delle  attivita'
agrosilvopastorali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto
B.35 dell'allegato B al decreto del Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31.