IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 4  del  decreto-legge  n.  113  del  24
giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2016,
n. 160 che  stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario
dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo
denominato "Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive
relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse sono attribuite  ai  comuni
che, a seguito di sentenze esecutive di  risarcimento  conseguenti  a
calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi
ad esse collegate, sono obbligati  a  sostenere  spese  di  ammontare
complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente  sostenuta
come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione»; 
  Visto  il  successivo  comma  2,  del  richiamato   art.   4,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019,  n.  12  che
recita:  «I  comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano  al  Ministero
dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il  20  dicembre  per  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2022, la sussistenza della fattispecie di  cui
al comma 1, ivi incluse  le  richieste  non  soddisfatte  negli  anni
precedenti,  con  modalita'  telematiche  individuate  dal  Ministero
dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo.  La
ripartizione  del  Fondo  avviene  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro
novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in  cui
l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente
assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»; 
  Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno  2016,
il contributo in esame a fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5
settembre  2016,  conseguenti  a  calamita'  naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate  verificatesi
entro il 25 giugno  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 113 del 2016; 
  Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  14  febbraio
2017, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da  sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  6
settembre  2016  (giorno   successivo   alla   scadenza   del   primo
certificato) al 31 marzo 2017 (data  ultima  di  presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2017)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il
contributo in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal  1°  aprile  2017
(giorno successivo alla scadenza del precedente  certificato)  al  31
marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta  per  l'anno
2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2019 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative  citate,  hanno  richiesto,  attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  12  novembre
2019, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  1°
aprile  2018  (giorno  successivo  alla   scadenza   del   precedente
certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2019)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2020 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  24  novembre
2020, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  21
dicembre  2019  (giorno  successivo  alla  scadenza  del   precedente
certificato) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2020)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Ritenuto, che per  l'anno  2021  i  comuni  possono  richiedere  il
contributo in esame per le spese non  ancora  sostenute  relative  al
periodo - dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla  scadenza  del
precedente certificato) al 20 dicembre 2021 (termine di presentazione
della richiesta per l'anno 2021) - verificatisi entro  il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, derivanti da sentenze esecutive di risarcimento  conseguenti  a
calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi
ad esse collegate, per le quali sono obbligati a sostenere  spese  di
ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa  corrente
sostenuta come risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti
approvati; 
  Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del
procedimento; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di
acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente
gestionale; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113  sono
legittimati alla richiesta per  l'ottenimento  per  l'anno  2021  del
contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di
sentenze di  risarcimento  esecutive  dal  22  dicembre  2020  al  20
dicembre  2021  conseguenti  a   calamita'   naturali   o   cedimenti
strutturali,  o  ad  accordi  transattivi  ad  esse  collegate,  sono
obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al  50
per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla  media
degli ultimi tre rendiconti approvati. Le  calamita'  naturali,  o  i
cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016.