Con il presente aggiornamento, adottato ai sensi  degli  articoli
53, comma 1, lettera d), e 67,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico  bancario),  viene
sostituito  il  capitolo  2  della  parte  prima,  titolo  IV,  della
circolare  della  Banca  d'Italia  n.  285/2013,  che   contiene   le
disposizioni di  vigilanza  in  materia  di  politiche  e  prassi  di
remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. 
    Le modifiche sono volte a recepire le  novita'  introdotte  dalla
CRD V (direttiva 2019/878/UE) su questa materia  e  gli  orientamenti
dell'Autorita'  bancaria  europea  di  attuazione   della   direttiva
(EBA/GL/2021/04). 
    Le disposizioni: 
      a) si applicano alle  banche  e  alle  societa'  capogruppo  di
gruppi bancari, che dovranno  adeguarvisi  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' stabiliti nella sez. VII delle disposizioni stesse. Fino al
completo adeguamento a queste ultime, esse  continuano  a  rispettare
quanto stabilito  dal  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  23
ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca  d'Italia
n. 285/2013); 
      b) non si applicano alle SIM  e  alle  societa'  capogruppo  di
gruppi di SIM, che - fino all'adozione della normativa  nazionale  di
recepimento  della  IFD  (direttiva  2019/2034/UE)  -  continuano   a
rispettare quanto stabilito dal provvedimento  della  Banca  d'Italia
del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della  circolare  della  Banca
d'Italia n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel  regolamento
della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (parte 2,  titolo  IV,  art.
17). 
    In conformita' con quanto previsto dal  regolamento  della  Banca
d'Italia sull'emanazione degli  atti  normativi,  le  modifiche  sono
state  sottoposte  a  consultazione  pubblica   e   accompagnate   da
un'analisi di impatto della  regolamentazione  su  specifici  aspetti
(i.e.,  individuazione  delle   banche   di   minori   dimensioni   e
complessita' operativa e delle  remunerazioni  variabili  di  importo
ridotto). Alcune limitate  modifiche,  operate  successivamente  alla
consultazione per assicurare  l'adeguamento  al  testo  finale  degli
orientamenti  emanati  dall'EBA,  non   sono   state   sottoposte   a
consultazione pubblica, in conformita' con quanto previsto  dall'art.
8, comma 2, lettera a), del regolamento. 
    Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca
d'Italia,  unitamente  al  resoconto  della  consultazione   e   alle
osservazioni pervenute. Le disposizioni  saranno  inoltre  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed  entreranno  in
vigore il quindicesimo giorno successivo. 
    Roma, 24 novembre 2021 
 
                                     Il direttore generale: Signorini