Art. 10. Segretario nazionale 10.1. Il Segretario e' eletto dall'assemblea nazionale e ha la responsabilita' politica del Partito e ne e' il rappresentante legale. Resta in carica fino alla prima assemblea nazionale successiva alla sua elezione esercitando i poteri di legale rappresentanza in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina del nuovo segretario nazionale e rappresenta il Partito in tutte le attivita' finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dall'assemblea e dalla direzione nazionale. In particolare, il segretario: 1) coordina le iniziative politiche del Partito; 2) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti nonche' nei rapporti con terzi in genere e con gli associati; 3) sceglie i componenti della segreteria; 4) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale; 5) approva in ultima istanza i programmi e le liste per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera, del Senato, dei Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, nonche' dei comuni; 6) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea nazionale e sovrintende al rapporto tra gli organi del Partito; 7) nomina il tesoriere nazionale; 8) il segretario nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.