Art. 10. 
                        Segretario nazionale 
 
    10.1. Il Segretario e' eletto dall'assemblea nazionale  e  ha  la
responsabilita' politica  del  Partito  e  ne  e'  il  rappresentante
legale.  Resta  in  carica  fino  alla  prima   assemblea   nazionale
successiva  alla  sua  elezione  esercitando  i  poteri   di   legale
rappresentanza in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina  del
nuovo segretario nazionale e  rappresenta  il  Partito  in  tutte  le
attivita' finalizzate all'attuazione del progetto e  degli  indirizzi
politici stabiliti dall'assemblea e  dalla  direzione  nazionale.  In
particolare, il segretario: 
      1) coordina le iniziative politiche del Partito; 
      2) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti  e
movimenti nonche'  nei  rapporti  con  terzi  in  genere  e  con  gli
associati; 
      3) sceglie i componenti della segreteria; 
      4) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito gli eletti
e gli amministratori locali a livello nazionale e locale; 
      5) approva in ultima istanza i programmi  e  le  liste  per  le
elezioni del  Parlamento  europeo,  della  Camera,  del  Senato,  dei
Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, nonche' dei comuni; 
      6) convoca e presiede le riunioni  dell'assemblea  nazionale  e
sovrintende al rapporto tra gli organi del Partito; 
      7) nomina il tesoriere nazionale; 
      8) il segretario nazionale  rilascia  le  autorizzazioni  e  le
deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.