Art. 12. 
                       Il tesoriere nazionale 
 
    12.1. Il tesoriere nazionale e' il  responsabile  della  gestione
economico/finanziaria   e   patrimoniale    del    Partito    nonche'
dell'organizzazione amministrativa. Amministra i fondi destinati alla
struttura nazionale del Partito. 
    E' abilitato ad assumere impegni di spesa e puo'  delegare  terzi
per gli adempimenti. 
    12.2. Il tesoriere nazionale resta in carica per anni tre  ed  e'
rieleggibile per non piu' di tre mandati. 
    12.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attivita'  di  natura
economica e  finanziaria  ha  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione,  ivi  inclusa,  in  via   esemplificativa   ma   non
esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la
presentazione  di  richieste,  istanze  o  dichiarazioni  relative  a
rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di
qualsiasi natura. 
    Redige il bilancio di esercizio e lo sottopone alla  approvazione
della direzione nazionale. 
    12.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di  rapporti
bancari. 
    12.5.  Per  l'espletamento  dell'attivita'  puo'   avvalersi   di
professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed
altre. 
    12.6. Coordina i tesorieri regionali. 
    12.7.  Ogni  anno  il   tesoriere   nazionale,   all'atto   della
presentazione  del  bilancio  preventivo,   avanza   alla   direzione
nazionale una specifica proposta di gestione delle  risorse  raccolte
mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri  di
ripartizione ai territori in Italia  e  all'estero  e  gli  eventuali
incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta. 
    La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni
centrali e locali, la ripartizione delle quote del  tesseramento,  la
ripartizione delle risorse relative al finanziamento  delle  elezioni
nazionali e regionali dovra' tenere  conto  di  quanto  previsto  dal
comma 15 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997  secondo  il
quale  i  partiti  e  movimenti   politici   che   partecipano   alla
ripartizione delle risorse previste dalla legge citata  ne  riservano
una quota non inferiore al trenta per cento  alle  proprie  strutture
decentrate su base territoriale che  abbiano  per  statuto  autonomia
finanziaria,  e  ogni  altra  necessaria  procedura   amministrativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente  disciplinata
dallo Statuto. 
    Il rendiconto o i  rendiconti  delle  strutture  decentrate  sono
allegati al rendiconto nazionale del Partito secondo quanto  previsto
dal comma 16 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997.