Art. 12. Il tesoriere nazionale 12.1. Il tesoriere nazionale e' il responsabile della gestione economico/finanziaria e patrimoniale del Partito nonche' dell'organizzazione amministrativa. Amministra i fondi destinati alla struttura nazionale del Partito. E' abilitato ad assumere impegni di spesa e puo' delegare terzi per gli adempimenti. 12.2. Il tesoriere nazionale resta in carica per anni tre ed e' rieleggibile per non piu' di tre mandati. 12.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di natura economica e finanziaria ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Redige il bilancio di esercizio e lo sottopone alla approvazione della direzione nazionale. 12.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari. 12.5. Per l'espletamento dell'attivita' puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altre. 12.6. Coordina i tesorieri regionali. 12.7. Ogni anno il tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza alla direzione nazionale una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta. La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovra' tenere conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al trenta per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997.