Art. 13. 
                        Comitato di Garanzia 
 
    13.1 Il comitato di garanzia e' composto da tre  membri  nominati
dall'assemblea nazionale e tre  supplenti;  membri  e  supplenti  non
possono avere incarichi  elettivi  nelle  istituzioni  ne'  ricoprire
altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art. 7.1  lettere
b)  la  direzione  nazionale,  c)  il  segretario  nazionale,  d)  la
segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale, f) il  collegio  dei
probiviri, h) il collegio  dei  revisori  dei  conti.  I  membri  del
Comitato di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel
limite di tre mandati e cessano dalle  funzioni  con  la  nomina  dei
nuovi membri del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia elegge
il Presidente al proprio interno. 
    Qualora dovesse mancare uno o piu' membri per dimissioni o  altra
causa, l'assemblea nazionale procedera' alla nomina per il  reintegro
del membro o dei membri mancanti. 
    13.2.  Il  Comitato  di  garanzia  e'  competente  a  dirimere  i
conflitti tra gli  iscritti  e  a  decidere  sui  ricorsi  avverso  i
provvedimenti di commissariamento  nonche'  avverso  i  provvedimenti
disciplinari irrogati  dal  collegio  dei  probiviri,  pronunciandosi
anche in merito all'interpretazione dello  Statuto  e,  nei  casi  di
violazione, ripristinandone l'uso corretto. 
    13.3. Il Comitato di garanzia, entro trenta  giorni  a  decorrere
dalla data di ricezione del  ricorso  effettua  opportune  verifiche,
istruttorie, audizioni. In ogni caso l'esito del ricorso deve  essere
comunicato entro il tempo  massimo  di  sessanta  giorni  dall'inizio
della procedura.  La  comunicazione  alla  parte  e'  effettuata  con
raccomandata  A/R  o  PEC   e   contro   i   suddetti   provvedimenti
l'interessato potra' ricorrere al Tribunale.