Art. 13. Comitato di Garanzia 13.1 Il comitato di garanzia e' composto da tre membri nominati dall'assemblea nazionale e tre supplenti; membri e supplenti non possono avere incarichi elettivi nelle istituzioni ne' ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art. 7.1 lettere b) la direzione nazionale, c) il segretario nazionale, d) la segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale, f) il collegio dei probiviri, h) il collegio dei revisori dei conti. I membri del Comitato di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di tre mandati e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi membri del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia elegge il Presidente al proprio interno. Qualora dovesse mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'assemblea nazionale procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti. 13.2. Il Comitato di garanzia e' competente a dirimere i conflitti tra gli iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento nonche' avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal collegio dei probiviri, pronunciandosi anche in merito all'interpretazione dello Statuto e, nei casi di violazione, ripristinandone l'uso corretto. 13.3. Il Comitato di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso effettua opportune verifiche, istruttorie, audizioni. In ogni caso l'esito del ricorso deve essere comunicato entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. La comunicazione alla parte e' effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l'interessato potra' ricorrere al Tribunale.