Art. 15. 
                     Esercizio sociale e bilanci 
 
    15.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al  31  dicembre
di ogni anno. Entro quattro mesi  dalla  fine  di  ogni  esercizio  e
comunque  entro  il  termine  previsto  dalla  legge,  la   direzione
nazionale  sara'  convocata   per   l'approvazione   del   rendiconto
d'esercizio e del bilancio preventivo. 
    15.2.  Il  Partito,  inoltre,  trae  le  risorse   economiche   e
patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle  sue
attivita', nel rispetto della normativa vigente anche in  materia  di
antiriciclaggio, da: 
      quote di iscrizione versate dagli iscritti; 
      risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge; 
      erogazioni liberali (eredita', donazioni, legati); 
      erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento; 
      contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; 
      ogni  ulteriore  apporto  in  denaro  o   in   natura,   sempre
conformemente a quanto previsto dalla legge  e  comunque  compatibili
con le finalita' del Partito. 
    15.3. Non possono essere distribuiti agli  iscritti,  neanche  in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche'  fondi,
riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per
l'attivita' politica, che  puo'  essere  deliberato  dalla  direzione
nazionale.