Art. 15. Esercizio sociale e bilanci 15.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, la direzione nazionale sara' convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo. 15.2. Il Partito, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivita', nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da: quote di iscrizione versate dagli iscritti; risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge; erogazioni liberali (eredita', donazioni, legati); erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento; contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a quanto previsto dalla legge e comunque compatibili con le finalita' del Partito. 15.3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere deliberato dalla direzione nazionale.