Art. 16. Collegio dei revisori dei conti 16.1. Il Collegio dei revisori dei conti previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982 n. 22 sono e' composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei revisori contabili istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE., e 2 (due) supplenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei revisori contabili. 16.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dal Partito. 16.3. Il collegio dei revisori dei conti sono nominati con delibera dell'assemblea nazionale. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea. 16.4. I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non piu' di tre mandati.