Art. 16. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    16.1. Il Collegio dei revisori dei  conti  previsti  dall'art.  4
della legge 18 novembre 1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della
legge 27  novembre  1982  n.  22  sono  e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui almeno  uno  iscritto  nel  relativo  registro  dei
revisori contabili istituito dall'art. 1 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992 n. 88 in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE., e  2
(due) supplenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei
revisori contabili. 
    16.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul
rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile
adottata dal Partito. 
    16.3. Il collegio  dei  revisori  dei  conti  sono  nominati  con
delibera dell'assemblea nazionale. 
    Il collegio elegge al suo interno il Presidente. 
    I membri del collegio partecipano  senza  diritto  di  voto  alle
riunioni dell'Assemblea. 
    16.4. I revisori restano in carica tre anni e  sono  rieleggibili
per non piu' di tre mandati.