Art. 17. 
                      I coordinamenti regionali 
 
    17.1. Il  coordinamento  regionale  promuove  gli  obiettivi  del
Partito con particolare riferimento  alle  politiche  della  Regione.
Elabora il programma regionale, approva la  presentazione,  da  parte
dei circoli, delle  liste  alle  elezioni  regionali,  provinciali  e
comunali  sentita  la  direzione  nazionale,  coordina  le   campagne
elettorali.  E'  altresi'  responsabile  di  eventuali  strategie  di
collaborazione con altre liste/associazioni. Approva entro  tre  mesi
dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto annuale che  deve  essere
tramesso entro il 15 marzo di ogni anno al tesoriere nazionale. 
    17.2. Sono membri di diritto del coordinamento regionale tutti  i
Coordinatori  provinciali  della  Regione.  E'   presieduto   da   un
coordinatore regionale che viene nominato dalla direzione  nazionale.
Annovera  al  suo  interno  un  tesoriere  regionale  ed  almeno   un
responsabile  organizzativo;  tutti  i  membri  sono   nominati   dal
coordinatore regionale, fatto salvo per il tesoriere regionale la cui
nomina, proposta dal  coordinatore  regionale,  viene  conferita  dal
tesoriere nazionale. Tutti i membri sono presentati in sede di  prima
riunione del coordinamento regionale. 
    17.3. Il tesoriere regionale. 
    17.3.1. Nell'ambito della struttura di  coordinamento  regionale,
la carica di tesoriere  regionale  viene  proposta  dal  coordinatore
regionale e conferita dal tesoriere nazionale. Il tesoriere regionale
resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato per non  piu'  di
tre mandati. Puo' essere revocato in qualsiasi momento dal  tesoriere
nazionale sentito  il  coordinatore  regionale.  Amministra  i  fondi
destinati  alla  struttura  regionale.  Il  tesoriere  regionale   e'
responsabile della  gestione  amministrativa  e  del  rispetto  delle
procedure impartite dal tesoriere nazionale in termini  di  redazione
di preventivi e consuntivi; ogni  previsione  di  spesa  deve  essere
sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. La
sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli  obbiettivi
politici individuati dal coordinatore regionale. 
    17.3.2.  Gli  organi  nazionali  non  rispondono   dell'attivita'
negoziale svolta in  ambito  locale  e  delle  relative  obbligazioni
mentre i membri degli organi locali  rispondono  personalmente  delle
obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. 
    In ogni caso e' esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: 
      compravendita di beni immobili; 
      compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni,  azioni
e simili); 
      costituzione di societa'; 
      acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
      concessioni di prestiti; 
      contratti di mutuo; 
      rimesse di denaro all'estero; 
      apertura di conti correnti all'estero e valutari; 
      acquisti di valuta; 
      richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o  altra  forma  di
garanzia. 
    17.3.3. Il tesoriere regionale viene periodicamente convocato dal
tesoriere nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto
a revisione dei conti.