Art. 18. 
 
                        L'assemblea regionale 
    18.1  L'assemblea  regionale   e'   composta   dai   coordinatori
provinciali della Regione di appartenenza, dai Parlamentari nazionali
eletti nella Regione, Parlamentari europei residenti  nella  Regione.
L'assemblea   regionale   elegge   i   propri   delegati    regionali
all'assemblea nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1
ed e' convocata almeno una volta all'anno. 
    18.2.  L'assemblea  regionale  e'  convocata   dal   coordinatore
regionale o su proposta di  un  quarto  dei  delegati  regionali  con
comunicazione da  inoltrarsi  da  parte  del  coordinatore  regionale
almeno trenta giorni prima della data  della  riunione  a  mezzo  PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata. 
    Per le  determinazioni  urgenti  la  convocazione  potra'  essere
effettuata  con  quarantotto  ore  di  anticipo,  ferme  restando  le
modalita' ante esposte. 
    18.3. L'avviso di convocazione deve contenere  l'indicazione  del
luogo, del giorno e dell'ora  della  riunione  nonche'  l'ordine  del
giorno 
    18.4. l'assemblea e' regolarmente costituita con la  presenza  di
1/2 degli aventi diritto in prima convocazione  e  qualunque  sia  il
numero   degli   intervenuti   in   seconda   convocazione   ed    e'
necessariamente  presieduta  dal  coordinatore  regionale.  Non  sono
ammesse deleghe. 
    18.5.  L'assemblea  delibera  con  il   voto   favorevole   della
maggioranza assoluta degli iscritti  presenti.  In  caso  di  parita'
prevale il voto del coordinatore regionale. 
    L'esercizio del voto avviene a scrutinio segreto o per alzata  di
mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. 
    Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale  a  tal  fine
redatto e sottoscritto dal coordinatore regionale.