Art. 18. L'assemblea regionale 18.1 L'assemblea regionale e' composta dai coordinatori provinciali della Regione di appartenenza, dai Parlamentari nazionali eletti nella Regione, Parlamentari europei residenti nella Regione. L'assemblea regionale elegge i propri delegati regionali all'assemblea nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1 ed e' convocata almeno una volta all'anno. 18.2. L'assemblea regionale e' convocata dal coordinatore regionale o su proposta di un quarto dei delegati regionali con comunicazione da inoltrarsi da parte del coordinatore regionale almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata. Per le determinazioni urgenti la convocazione potra' essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalita' ante esposte. 18.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno 18.4. l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed e' necessariamente presieduta dal coordinatore regionale. Non sono ammesse deleghe. 18.5. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. In caso di parita' prevale il voto del coordinatore regionale. L'esercizio del voto avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale a tal fine redatto e sottoscritto dal coordinatore regionale.