Art. 19. 
                        I circoli provinciali 
 
    19.1. Il Partito e' organizzato in circoli provinciali. I circoli
promuovono gli obbiettivi del Partito attuando le  indicazioni  degli
organi Nazionali. Si raccordano con  essi  tramite  il  coordinamento
regionale. 
    Utilizzano il simbolo in conformita' al presente Statuto. 
    19.2. Promuovono  le  campagne  di  iscrizione  del  Partito,  ne
sostengono le  campagne  elettorali  e  propongono  al  coordinamento
regionale la presentazione alle elezioni  sul  proprio  territorio  e
relativo programma. 
    19.3. I circoli provinciali sono dotati di autonomia patrimoniale
e gestionale  nonche'  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
finanziaria e operativa. Potranno ricevere altresi'  finanziamenti  a
norma di legge. 
    19.4. I circoli provinciali eleggono un coordinatore  provinciale
e  un  coordinamento  che  comprenda  un  tesoriere  ed   almeno   un
responsabile  organizzativo;  di  norma  restano   in   carica   fino
all'assemblea nazionale successiva. I circoli provinciali  promuovono
la costituzione delle sezioni comunali. Gli incarichi possono  essere
revocati dal segretario nazionale o dal  coordinatore  regionale,  di
concerto con il primo. 
    19.5. Nelle province in cui  sussistano  sezioni  comunali,  ogni
sezione  elegge  un  proprio  coordinatore,   un   tesoriere   e   un
responsabile organizzativo. Il novero dei  coordinatori  delle  varie
sezioni   comunali   costituisce   il   coordinamento   del   circolo
provinciale. 
    19.6. I circoli provinciali rendono conto del proprio operato  al
coordinamento regionale  con  la  predisposizione  di  un  rendiconto
annuale che dovra' essere trasmesso entro il 28 febbraio  di  ciascun
anno.