Art. 19. I circoli provinciali 19.1. Il Partito e' organizzato in circoli provinciali. I circoli promuovono gli obbiettivi del Partito attuando le indicazioni degli organi Nazionali. Si raccordano con essi tramite il coordinamento regionale. Utilizzano il simbolo in conformita' al presente Statuto. 19.2. Promuovono le campagne di iscrizione del Partito, ne sostengono le campagne elettorali e propongono al coordinamento regionale la presentazione alle elezioni sul proprio territorio e relativo programma. 19.3. I circoli provinciali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nonche' di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa. Potranno ricevere altresi' finanziamenti a norma di legge. 19.4. I circoli provinciali eleggono un coordinatore provinciale e un coordinamento che comprenda un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma restano in carica fino all'assemblea nazionale successiva. I circoli provinciali promuovono la costituzione delle sezioni comunali. Gli incarichi possono essere revocati dal segretario nazionale o dal coordinatore regionale, di concerto con il primo. 19.5. Nelle province in cui sussistano sezioni comunali, ogni sezione elegge un proprio coordinatore, un tesoriere e un responsabile organizzativo. Il novero dei coordinatori delle varie sezioni comunali costituisce il coordinamento del circolo provinciale. 19.6. I circoli provinciali rendono conto del proprio operato al coordinamento regionale con la predisposizione di un rendiconto annuale che dovra' essere trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno.