Art. 20. Scioglimento e liquidazione del Partito 20.1. Lo scioglimento del Partito e' deliberato dall'assemblea nazionale con la maggioranza qualificata del 75% (tre quarti) dei componenti l'assemblea. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinando i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.