Art. 20. 
               Scioglimento e liquidazione del Partito 
 
    20.1. Lo scioglimento del Partito  e'  deliberato  dall'assemblea
nazionale con la maggioranza qualificata del  75%  (tre  quarti)  dei
componenti l'assemblea. 
    Nel caso in cui venga  deliberato  lo  scioglimento,  l'assemblea
nomina uno o piu' liquidatori determinando i relativi  poteri,  anche
con riguardo  agli  adempimenti  necessari  a  devolvere  le  risorse
finanziarie  a  disposizione  del  Partito  ad  altra  organizzazione
finalita'  analoghe  o  ai  fini  di   pubblica   utilita',   sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso in osservanza della  normativa
al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.