Art. 22. 
                          Commissariamenti 
 
    22.1. In casi di  necessita'  e  urgenza,  di  gravi  e  ripetute
violazioni  delle  norme  dello  statuto,  del  codice  etico  o  dei
regolamenti, ovvero nei  casi  di  impossibilita'  di  esercitare  le
funzioni da parte dell'organismo dirigente, il  Segretario  nazionale
puo'  intervenire  nei  confronti   delle   strutture   regionali   e
territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento  e  nomina
l'organo   commissariale   determinandone    le    prerogative.    Il
commissariamento deve essere ratificato, a pena  di  nullita',  dalla
direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti entro trenta giorni dall'adozione  del  provvedimento.
In caso di sospensione, entro un anno dall'adozione del provvedimento
dovranno essere ripristinati gli  organismi  statutari;  in  caso  di
revoca, dovra' essere convocato il procedimento ordinario di  rinnovo
dell'organo. 
    22.2.  Analoga  funzione,  nei  confronti  dei  circoli  e  delle
sezioni,  e'  attribuita  al  coordinatore  regionale,   sentito   il
coordinatore provinciale territorialmente competente, con la medesima
procedura prevista al  comma  1.  In  questo  caso  la  ratifica  dei
provvedimenti e' votata dalla direzione regionale. 
    I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei  circoli  e  delle
sezioni possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario. 
    22.3. In caso di ripetute violazioni  statutarie  sulla  medesima
materia o di gravi ripetute  omissioni,  con  la  medesima  procedura
prevista ai commi 1 e 2,  puo'  essere  nominato,  nel  rispetto  del
pluralismo, un  organo  commissariale  ad  acta  per  decidere  sulle
medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. 
    In  presenza  di  irregolarita'  evidenti  del  tesseramento,  il
segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario,
nomina commissari ad acta  per  la  redazione  delle  anagrafi  delle
singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse. 
    22.4. Avverso i provvedimenti di commissariamento e'  ammesso  il
ricorso al comitato di garanzia, cosi' come previsto dall'art. 13.2.