Art. 22. Commissariamenti 22.1. In casi di necessita' e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario nazionale puo' intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento e nomina l'organo commissariale determinandone le prerogative. Il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullita', dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. In caso di sospensione, entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari; in caso di revoca, dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo. 22.2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e delle sezioni, e' attribuita al coordinatore regionale, sentito il coordinatore provinciale territorialmente competente, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti e' votata dalla direzione regionale. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei circoli e delle sezioni possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario. 22.3. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2, puo' essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. In presenza di irregolarita' evidenti del tesseramento, il segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse. 22.4. Avverso i provvedimenti di commissariamento e' ammesso il ricorso al comitato di garanzia, cosi' come previsto dall'art. 13.2.