Art. 23. 
                         Nomine transitorie 
 
    23.1. Il primo mandato di segretario  nazionale  e  di  tesoriere
nazionale,  fino  allo  svolgimento  dell'assemblea  nazionale,  sono
ricoperti dagli iscritti designati in sede di atto costitutivo. 
    Tutti gli altri organi  del  Partito  di  cui  all'art.  7.1  del
presente Statuto sono nominati in sede di celebrazione dell'assemblea
nazionale con le modalita' previste dal presente statuto. 
    Le limitazioni per l'esercizio del diritto di voto  all'assemblea
nazionale e quelle  inerenti  alla  rieleggibilita'  dei  membri  del
comitato  di  garanzia  non  sono  applicabili   per   le   votazioni
assembleari da tenersi entro il termine di cui all'Art. 24.