Art. 23. Nomine transitorie 23.1. Il primo mandato di segretario nazionale e di tesoriere nazionale, fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale, sono ricoperti dagli iscritti designati in sede di atto costitutivo. Tutti gli altri organi del Partito di cui all'art. 7.1 del presente Statuto sono nominati in sede di celebrazione dell'assemblea nazionale con le modalita' previste dal presente statuto. Le limitazioni per l'esercizio del diritto di voto all'assemblea nazionale e quelle inerenti alla rieleggibilita' dei membri del comitato di garanzia non sono applicabili per le votazioni assembleari da tenersi entro il termine di cui all'Art. 24.