Art. 6. Cessazione del rapporto di iscritto 6.1. La qualita' di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall'art. 4.1, nei seguenti casi: 1) per recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale del Partito a mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC. Il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Comitato di garanzia; 2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno; 3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione; 4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1. 6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non da' diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.