Art. 6. 
                 Cessazione del rapporto di iscritto 
 
    6.1. La qualita'  di  iscritto  si  perde,  oltre  che  nei  casi
previsti dall'art. 4.1, nei seguenti casi: 
      1) per recesso, da esercitarsi mediante  comunicazione  scritta
da inviare alla sede legale del Partito  a  mezzo  raccomandata  A/R,
ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC. Il recesso  ha
effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso  avanti
il Comitato di garanzia; 
      2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio  di
ciascun anno; 
      3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione; 
      4) a  seguito  di  espulsione,  per  effetto  di  provvedimento
disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1. 
    6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque  delle
cause sopra specificate, non da' diritto ad alcun rimborso  totale  o
parziale della quota versata.