Art. 7. 
                 Organi e articolazioni territoriali 
 
    7.1. Sono organi del Partito: 
      a) l'assemblea nazionale; 
      b) la direzione nazionale; 
      c) il segretario nazionale; 
      d) la segreteria nazionale; 
      e) il tesoriere nazionale; 
      f) il collegio dei probiviri; 
      g) il comitato di garanzia; 
      h) il collegio dei revisori dei conti. 
    7.2. La durata degli organi di cui all'art. 7.1, lettere b),  c),
d), e), f), g), h) e' di tre anni. I componenti di tali  organi  sono
rieleggibili per non piu' di tre mandati. Qualora, per  dimissioni  o
altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri degli organi di  cui
alle lettere b), c), d),  e),  f),  g),  h),  l'Assemblea  Nazionale,
nell'ambito delle proprie competenze, procedera' alla nomina  per  il
reintegro del membro o dei membri mancanti. 
    7.3. Costituiscono articolazioni territoriali del Partito: 
      i) il cordinamento regionale; 
      j) l'assemblea regionale; 
      k) i circoli provinciali; 
      l) le sezioni comunali; 
    Compete alle articolazioni territoriali, conformemente  a  quanto
previsto nei rispettivi regolamenti interni, la nomina del  Tesoriere
regionale e dei delegati regionali. 
    7.4. Tutti gli organi e tutte le articolazioni  territoriali  del
Partito  devono  essere  dotati  di  domicilio  digitale   di   posta
elettronica certificata.