Art. 7. Organi e articolazioni territoriali 7.1. Sono organi del Partito: a) l'assemblea nazionale; b) la direzione nazionale; c) il segretario nazionale; d) la segreteria nazionale; e) il tesoriere nazionale; f) il collegio dei probiviri; g) il comitato di garanzia; h) il collegio dei revisori dei conti. 7.2. La durata degli organi di cui all'art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e' di tre anni. I componenti di tali organi sono rieleggibili per non piu' di tre mandati. Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri degli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), l'Assemblea Nazionale, nell'ambito delle proprie competenze, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti. 7.3. Costituiscono articolazioni territoriali del Partito: i) il cordinamento regionale; j) l'assemblea regionale; k) i circoli provinciali; l) le sezioni comunali; Compete alle articolazioni territoriali, conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni, la nomina del Tesoriere regionale e dei delegati regionali. 7.4. Tutti gli organi e tutte le articolazioni territoriali del Partito devono essere dotati di domicilio digitale di posta elettronica certificata.