Art. 8. Assemblea nazionale 8.1. L'assemblea nazionale e' composta da un numero minimo di venti delegati nominati dalle assemblee regionali secondo i seguenti criteri di proporzionalita': un delegato per regione e i restanti in misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per regione, comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione, per un numero complessivo massimo di duecento delegati. Entro quindici giorni dalla nomina dei delegati regionali, i coordinatori regionali devono far pervenire i nominativi di detti delegati, corredati dei dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione digitale di posta certificata, presso la sede legale nazionale. La partecipazione all'assemblea ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione. L'assemblea nazionale e' presieduta dal segretario nazionale. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, e' affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito del Partito, www.italexitperlitalia.it, almeno quindici giorni prima della data di convocazione nonche' con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai delegati regionali al momento della loro iscrizione o a quello indicato dal coordinatore regionale con la comunicazione di cui al primo comma, se mutato. 8.2. L'assemblea nazionale determina la linea politica del Partito e approva le eventuali modifiche dello Statuto. Le decisioni dell'assemblea nazionale sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, mentre quelle afferenti alle modifiche statutarie, alla modifica della denominazione del Partito e alla modifica del simbolo sono adottate con delibera dell'assemblea nazionale, previa convocazione della stessa con le modalita' di cui all'art. 8.1, con i quorum stabiliti dall'art. 21, 3°comma, del codice civile e saranno poi redatte nella forma dell'atto pubblico. 8.3. L'assemblea nazionale e' convocata almeno ogni tre) anni ed e' da ritenersi validamente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'art. 8.2. per le modifiche statutarie e quanto previsto dagli articoli 21, 4° comma, codice civile e 42-bis del codice civile. 8.4. Elegge il sgretario nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. L'esercizio del voto, che in questo caso contempla la possibilita' di esprimere una sola preferenza, avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. 8.5. L'assemblea nazionale nomina mediante delibera: 1) i membri della direzione nazionale; 2) i membri del comitato di garanzia; 3) i membri del collegio dei probiviri; 4) i membri del collegio dei revisori dei conti. Delibera altresi' su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno. 8.6 Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale.