Art. 8. 
                         Assemblea nazionale 
 
    8.1. L'assemblea nazionale e' composta da  un  numero  minimo  di
venti delegati nominati dalle assemblee regionali secondo i  seguenti
criteri di proporzionalita': un delegato per regione e i restanti  in
misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per  regione,
comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione,  per  un
numero complessivo  massimo  di  duecento  delegati.  Entro  quindici
giorni dalla nomina dei delegati regionali, i coordinatori  regionali
devono far pervenire i nominativi di detti  delegati,  corredati  dei
dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione  digitale  di
posta certificata, presso la sede legale nazionale. 
    La partecipazione all'assemblea ha carattere personale e non sono
ammesse deleghe in sostituzione. 
    L'assemblea nazionale e' presieduta dal segretario nazionale. 
    L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la  data
e il luogo della  riunione,  e'  affisso  presso  la  sede  legale  e
pubblicato sul sito del  Partito,  www.italexitperlitalia.it,  almeno
quindici  giorni  prima  della  data  di  convocazione  nonche'   con
comunicazione  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata indicato dai delegati regionali  al  momento  della  loro
iscrizione o a quello indicato  dal  coordinatore  regionale  con  la
comunicazione di cui al primo comma, se mutato. 
    8.2.  L'assemblea  nazionale  determina  la  linea  politica  del
Partito e approva le eventuali modifiche dello Statuto. Le  decisioni
dell'assemblea nazionale sono prese a  maggioranza  dei  voti  validi
espressi dai partecipanti, mentre  quelle  afferenti  alle  modifiche
statutarie, alla modifica della  denominazione  del  Partito  e  alla
modifica  del  simbolo  sono  adottate  con  delibera  dell'assemblea
nazionale, previa convocazione della stessa con le modalita'  di  cui
all'art. 8.1, con i  quorum  stabiliti  dall'art.  21,  3°comma,  del
codice civile e saranno poi redatte nella forma dell'atto pubblico. 
    8.3. L'assemblea nazionale e' convocata almeno ogni tre) anni  ed
e' da ritenersi validamente costituita con la presenza di  1/2  degli
aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero  degli
intervenuti in seconda convocazione, salvo quanto previsto  dall'art.
8.2. per le modifiche statutarie e quanto previsto dagli articoli 21,
4° comma, codice civile e 42-bis del codice civile. 
    8.4. Elegge  il  sgretario  nazionale  deliberando  con  il  voto
favorevole  della  maggioranza  assoluta  degli  iscritti   presenti.
L'esercizio del voto, che in questo caso contempla la possibilita' di
esprimere una sola preferenza, avviene  a  scrutinio  segreto  o  per
alzata di  mano  quando  lo  richieda  almeno  un  terzo  dei  membri
presenti. 
    8.5. L'assemblea nazionale nomina mediante delibera: 
      1) i membri della direzione nazionale; 
      2) i membri del comitato di garanzia; 
      3) i membri del collegio dei probiviri; 
      4) i membri del collegio dei revisori dei conti. 
    Delibera altresi' su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno. 
    8.6  Tutte  le  deliberazioni  sono  riportate  in   un   verbale
sottoscritto dal segretario nazionale.