Art. 9. Direzione nazionale 9.1. La direzione nazionale e' composta: a) dal segretario nazionale; b) dai componenti della segreteria nazionale, nelle persone di un delegato per regione come specificato all'art. 11.1 nonche' dal segretario nazionale, dal tesoriere nazionale, e, ove esistenti, dai capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo; c) da dieci membri eletti dall'assemblea nazionale in osservanza del principio di rispetto delle minoranze nelle proporzioni di cui all'art. 5.2. Non sono ammesse deleghe. 9.2. La direzione nazionale delibera sull'attuazione delle linee programmatiche e degli obbiettivi stabiliti dall'assemblea nazionale. Determina le linee politiche dell'attivita' dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo. Si riunisce, eventualmente con frequenza almeno trimestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni: 1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere nazionale; 2) decide sugli investimenti patrimoniali; 3) discute i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi; 4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti; 5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche in ordine alla retribuzione; 6) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto; 7) delibera l'apertura, il trasferimento o la chiusura di sedi nazionali, secondarie nel territorio nazionale nonche' all'estero; 8) assume ogni decisione politica in ordine all'utilizzo del simbolo e del nome Italexit per l'Italia; 9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali su proposta della segreteria nazionale. Contro tale provvedimento e' previsto il ricorso alla Commissione di garanzia entro quindici giorni; 10) nomina la societa' di revisione dei conti o il revisore unico; 11) approva entro il 31 maggio il rendiconto di esercizio e di stato patrimoniale e ne assume la responsabilita'; il rendiconto e' pubblicato sul sito del Partito; 12) nomina i coordinatori regionali. 9.3. Tutte le deliberazioni della direzione nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale. In caso di parita' prevale il voto del segretario nazionale. 9.4. La direzione nazionale resta in carica fino all'assemblea nazionale successiva. 9.5. La direzione nazionale e' convocata dal segretario nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 9.6. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata da inoltrarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la comunicazione dovra' pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione. 9.7. La direzione nazionale e' validamente costituita con la presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione, 9.8. La direzione nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del segretario nazionale. 9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato di uno dei membri eletti, ad esso subentrera' il primo dei non eletti.