Art. 9. 
                         Direzione nazionale 
 
    9.1. La direzione nazionale e' composta: 
      a) dal segretario nazionale; 
      b) dai componenti della segreteria nazionale, nelle persone  di
un delegato per regione come specificato all'art.  11.1  nonche'  dal
segretario nazionale, dal tesoriere nazionale, e, ove esistenti,  dai
capigruppo dei gruppi  parlamentari  alla  Camera,  al  Senato  e  al
Parlamento europeo; 
      c)  da  dieci  membri  eletti   dall'assemblea   nazionale   in
osservanza  del  principio  di   rispetto   delle   minoranze   nelle
proporzioni di cui all'art. 5.2. Non sono ammesse deleghe. 
    9.2. La direzione nazionale delibera sull'attuazione delle  linee
programmatiche e degli obbiettivi stabiliti dall'assemblea nazionale. 
    Determina  le   linee   politiche   dell'attivita'   dei   gruppi
parlamentari della Camera, del Senato e del  Parlamento  Europeo.  Si
riunisce, eventualmente con frequenza almeno trimestrale ed  esercita
inoltre le seguenti funzioni: 
      1) approva i progetti del bilancio preventivo e  consuntivo  ed
ogni  eventuale  rendiconto  contabile  predisposto   dal   Tesoriere
nazionale; 
      2) decide sugli investimenti patrimoniali; 
      3) discute i programmi e le liste elettorali  alla  Camera,  al
Senato  e  al  Parlamento   europeo,   assicurando   l'equilibrio   e
l'alternanza di  rappresentanza  tra  uomini  e  donne  nel  rispetto
dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi; 
      4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli
iscritti; 
      5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche
in ordine alla retribuzione; 
      6)  approva  il  conferimento  e  la  revoca  di  procure   per
l'esercizio dei poteri  ad  esso  spettanti  ai  sensi  del  presente
statuto; 
      7) delibera l'apertura, il trasferimento o la chiusura di  sedi
nazionali, secondarie nel territorio nazionale nonche' all'estero; 
      8) assume ogni decisione politica in  ordine  all'utilizzo  del
simbolo e del nome Italexit per l'Italia; 
      9)   delibera   sul   commissariamento   delle    articolazioni
territoriali su proposta  della  segreteria  nazionale.  Contro  tale
provvedimento e' previsto il ricorso  alla  Commissione  di  garanzia
entro quindici giorni; 
      10) nomina la societa' di revisione dei  conti  o  il  revisore
unico; 
      11) approva entro il 31 maggio il rendiconto di esercizio e  di
stato patrimoniale e ne assume la responsabilita'; il  rendiconto  e'
pubblicato sul sito del Partito; 
      12) nomina i coordinatori regionali. 
    9.3.  Tutte  le  deliberazioni  della  direzione  nazionale  sono
riportate in un verbale sottoscritto  dal  segretario  nazionale.  In
caso di parita' prevale il voto del segretario nazionale. 
    9.4. La direzione nazionale resta in  carica  fino  all'assemblea
nazionale successiva. 
    9.5. La direzione nazionale e' convocata dal segretario nazionale
o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 
    9.6.  Le  convocazioni  sono  fatte  mediante  posta  elettronica
certificata da inoltrarsi ai componenti  almeno  sette  giorni  prima
della data fissata per la riunione. 
    In caso di  urgenza  la  comunicazione  dovra'  pervenire  almeno
ventiquattro ore prima della riunione. 
    9.7. La direzione nazionale  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione  e  con  la
presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione, 
    9.8. La direzione nazionale delibera a maggioranza dei  presenti.
In caso di parita', prevale il voto del segretario nazionale. 
    9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo  del  mandato  di
uno dei membri eletti, ad esso subentrera' il primo dei non eletti.