IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, e' concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la potenziale platea dei beneficiari e' stato ritenuto di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio di preferenza per l'accesso al beneficio; Considerato che nella dichiarazione ISEE non e' specificata la percentuale di disabilita', ma vengono soltanto indicate tre classi: disabilita' media, disabilita' grave e non autosufficienza; Considerato che per quanto riguarda le persone con disabilita' maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una percentuale di invalidita' compresa tra il 67% ed il 99%, nella seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto all'indennita' di accompagnamento; Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; Ritenuto pertanto che tali classi possono essere equiparate per analogia ad una disabilita' superiore al 60%, come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale l'INPS ha trasmesso le tabelle che consentono di quantificare i possibili destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea ai fini del rispetto del limite di spesa indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto, in particolare, l'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza»; Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attivita' lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralita' di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprieta' della casa di abitazione; b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o piu' figli con disabilita' a carico; c) figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'eta' maggiore di 24 anni.