Art. 3 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio e' corrisposto dall'INPS, su domanda del  genitore,
con  cadenza  mensile,  per  un  importo  pari  a  150  euro  ed   e'
riconosciuto dal mese  di  gennaio  e  per  l'intera  annualita'.  Il
diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5. 
  2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il  genitore  abbia
due o piu' figli a carico con una disabilita' riconosciuta in  misura
non inferiore al 60 per cento, l'importo  riconosciuto  a  norma  del
presente decreto sara' pari rispettivamente a 300 euro e a  500  euro
mensili complessivi.