Art. 3 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed e' riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualita'. Il diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5. 2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o piu' figli a carico con una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto a norma del presente decreto sara' pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.