Art. 4 Modalita' di ammissione 1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3 di cui al presente decreto deve essere presentata annualmente dal genitore secondo le modalita' e le scadenze definite con propria circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto. La domanda dovra' essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita' del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Ai fini dell'attribuzione del beneficio l'INPS, verificata la regolarita' dell'istanza, provvedera' ad erogarlo all'interessato. 2. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) essere residente in Italia; b) disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita' non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla circolare di cui al comma 1. 4. Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si dara' la priorita' ai richiedenti con ISEE piu' basso. A parita' di reddito ISEE sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilita' di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilita' di grado medio. Il beneficio sara' assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza.