Art. 4 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3  di
cui al  presente  decreto  deve  essere  presentata  annualmente  dal
genitore secondo le modalita' e  le  scadenze  definite  con  propria
circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
via telematica secondo i modelli predisposti dal  medesimo  Istituto.
La domanda dovra' essere corredata dalla dichiarazione  del  genitore
interessato, rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria  responsabilita'
del  possesso  dei  requisiti  di   cui   al   comma   2.   Ai   fini
dell'attribuzione del beneficio  l'INPS,  verificata  la  regolarita'
dell'istanza, provvedera' ad erogarlo all'interessato. 
  2.  Il  riconoscimento  del  beneficio   presuppone   il   possesso
cumulativo,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,   dei
seguenti requisiti: 
    a) essere residente in Italia; 
    b)  disporre  di  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita'
non superiore  a  3.000  euro;  nel  caso  di  nuclei  familiari  con
minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    c) essere disoccupato o, monoreddito e facente  parte  di  nucleo
familiare monoparentale, cosi' come previsto dall'art. 1, comma  365,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE,
in  cui  siano  presenti  figli  a  carico  aventi  una   disabilita'
riconosciuta in misura non inferiore al  60  per  cento,  cosi'  come
previsto dall'art. 1, comma 365, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178. 
  3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono
considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni  di  cui
ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti  dalla
circolare di cui al comma 1. 
  4. Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  2021-2023.  Qualora  le  risorse  non
fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino  i  criteri
di cui al comma 2, si dara' la priorita' ai richiedenti con ISEE piu'
basso. A parita' di reddito ISEE sara' data priorita' ai  richiedenti
appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire
sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei  con  figli
con disabilita' di grado grave e, infine, a  seguire  ai  richiedenti
con  figli  con  disabilita'  di  grado  medio.  Il  beneficio  sara'
assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono  titolo  di
preferenza.