Art. 5 
 
                       Decadenza e sospensione 
 
  1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora  venga  meno  uno
dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a),  b),  c)  e  d).  Decade
altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause: 
    a) decesso del figlio; 
    b) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; 
    c) affidamento del figlio a terzi. 
  2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente  all'INPS
l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso  in
cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato  possesso  dei
requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste
a legislazione vigente. 
  3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire  dal  mese
successivo a quello in cui  si  e'  verificata  una  delle  cause  di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso di  temporaneo  ricovero  del  figlio  con  disabilita'
presso istituti di cura di lunga degenza  o  presso  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di  informare  tempestivamente
l'INPS che provvedera' a sospendere l'erogazione del  contributo  per
tutto il periodo di ricovero.