Art. 5 Decadenza e sospensione 1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d). Decade altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del figlio; b) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; c) affidamento del figlio a terzi. 2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilita' presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvedera' a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.