IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia  di  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto l'art. 1, commi da 16 a 27, del citato  decreto-legge  n.  73
del  2021,  con  il  quale  e'  stato   introdotto,   con   finalita'
perequative, un contributo a fondo perduto a favore  degli  operatori
economici che hanno registrato una riduzione del risultato  economico
d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre  2020
rispetto a quello relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre
2019; 
  Visti i commi 25 e  25-bis  del  predetto  art.  1,  relativi  alla
copertura finanziaria del contributo a fondo perduto di cui al  punto
precedente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 233 del 29 settembre 2021, che dispone
la proroga al 30 settembre 2021 del termine di cui all'art. 1,  comma
24, del decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del
19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato  a  sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   della
COVID-19», come modificata dalle comunicazioni  C(2020)  2215  del  3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020,  C(2020)  4509  del  29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021)  564  del  28
gennaio 2021; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1,  commi  19  e
20, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' necessaria  l'emanazione  di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  che  definisca
la   percentuale   di   peggioramento   del    risultato    economico
dell'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso  al  31  dicembre
2020 rispetto all'esercizio relativo all'anno d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2019 ai fini dell'accesso al contributo a fondo  perduto,
nonche' la percentuale da applicare alla predetta differenza ai  fini
del calcolo del contributo spettante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti per l'accesso 
                    al contributo a fondo perduto 
 
  1. Il presente decreto reca  disposizioni  attuative  dell'art.  1,
commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente  il
riconoscimento, al ricorrere delle condizioni  ivi  previste,  di  un
contributo a fondo perduto dell'importo massimo  di  150.000  euro  a
favore  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  d'impresa,  arte   o
professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,
residenti  o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  che  abbiano
registrato  un  peggioramento  del  risultato  economico  d'esercizio
relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a
quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2019  e
che siano in possesso dei requisiti previsti dai predetti commi. 
  2. Per accedere al contributo a fondo perduto di cui al  precedente
comma, il peggioramento del risultato economico d'esercizio  relativo
all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere  pari  ad
almeno  il  trenta  per  cento  rispetto   al   risultato   economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2019.