Art. 2 Misura della riduzione di imposta 1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 609,50 euro. 2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2021 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2021 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Cartabia Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2827