Art. 3 Modalita' per l'erogazione dei contributi per il triennio 2022-2023-2024 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche 1. Per il triennio 2022-2023-2024, il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale spettacolo, concede contributi per progetti triennali e programmi annuali secondo i criteri e le modalita' definite nel decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, menzionato in premessa, negli ambiti, settori, sotto-settori e fasce di cui all'Allegato 0A del medesimo decreto, introdotto dal presente decreto, e secondo le specifiche disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. 2. Per l'anno 2022, i punteggi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualita' trasmessi a consuntivo e valgono per la singola annualita' di assegnazione del contributo finanziario. Successivamente alla acquisizione dei punteggi di cui al periodo precedente, l'Amministrazione attribuisce in via definitiva il punteggio complessivo di cui al comma 8 del medesimo art. 5. Nell'anno 2023 ai fini della valutazione comparativa dei progetti selezionati secondo un criterio di omogeneita' dimensionale, le domande ammesse a contributo sulla base dei dati presentati a consuntivo del primo anno sono suddivise per la restante durata del triennio in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalita' e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A. 3. Per l'anno 2022, in ragione delle difficolta' operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonche' per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuita' di programmazione, agli organismi gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021. Per i restanti anni del triennio la medesima percentuale e' applicata sul contributo riconosciuto nell'ultima annualita' consuntivata. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai sensi del presente decreto. 4. Per le «prime istanze triennali», la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno e' il cinquanta per cento della media del contributo del settore dell'annualita' precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali e' erogata un'anticipazione fino ad un massimo del sessantacinque per cento del contributo assegnato nel 2021. Per i restanti anni del triennio e' erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta percento del contributo riconosciuto nell'ultima annualita' consuntivata. In tutti i casi, l'anticipazione e' erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai sensi del presente decreto. In ciascuna annualita' del triennio le risorse da destinare alle «prime istanze triennali» sono ripartite tra i diversi ambiti, settori, sotto-settori e fasce, con decreti direttoriali, sentito il parere delle commissioni consultive competenti per materia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Il contributo non puo' comunque essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto e al sessanta per cento dei costi ammissibili del medesimo progetto, ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Per le «prime istanze triennali» non si applicano le disposizioni previste dall'art. 49, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. 5. Sia per gli organismi gia' finanziati nel triennio 2018-2020 sia per le «prime istanze triennali», la quota di contributo viene determinata in base ai dati dichiarati a consuntivo secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Fermo restando quanto sopra specificato, per il solo anno 2022, per gli organismi gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel 2021 il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione tiene conto del contributo riconosciuto ai medesimi organismi nel 2021, mentre per le nuove istanze triennali non finanziate nel 2021 il contributo annuale concedibile, a preventivo, in sede di anticipazione, a ciascun organismo tiene conto del contributo riconosciuto nel settore di riferimento nel 2021. Nel bilancio di progetto possono essere valorizzati anche gli eventuali costi sostenuti per la tutela sanitaria di personale e pubblico. 6. Ai fini della determinazione del contributo annuale per l'anno 2022, il direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua ed applica, con decreto direttoriale, un margine di tolleranza pari almeno al venti per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Il Ministero della cultura, nel caso di eventuale ulteriore aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e sentite le Commissioni consultive competenti per materia, puo' applicare un margine di tolleranza pari almeno al trenta per cento e puo' altresi' disporre con decreto direttoriale la riduzione, anche con riferimento a specifici settori e sotto-settori, delle condizioni e dei requisiti minimi previsti nella misura massima del cinque per cento nonche' escludere, limitatamente nel tempo, uno o piu' parametri per il calcolo del valore dimensionale e della dimensione quantitativa dei progetti. 7. Gli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nel triennio 2022-2024 si impegnano a porre in essere, ove possibile, nel nuovo triennio la riprogrammazione delle attivita' degli anni precedenti sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti. La Direzione generale Spettacolo, nell'ambito della attivita' di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, svolge attivita' di monitoraggio con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarita' contributiva e di quanto previsto dal presente comma. 8. Al fine di assicurare la tutela occupazionale, la Direzione generale spettacolo, nell'ambito della attivita' di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarita' contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi di settore. In particolare, la Direzione generale Spettacolo verifica che gli organismi dello spettacolo abbiano adottato, nel caso di spettacoli annullati e/o cancellati in conseguenza dell'emergenza sanitaria, misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione il decreto ministeriale 27 luglio 2017.