Art. 3 
 
Modalita'  per  l'erogazione   dei   contributi   per   il   triennio
  2022-2023-2024 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a  favore
  degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche 
  1. Per il triennio  2022-2023-2024,  il  Ministero  della  cultura,
tramite la Direzione  generale  spettacolo,  concede  contributi  per
progetti triennali  e  programmi  annuali  secondo  i  criteri  e  le
modalita'  definite  nel  decreto  ministeriale  27  luglio  2017,  e
successive  modificazioni,  menzionato  in  premessa,  negli  ambiti,
settori, sotto-settori e fasce di cui all'Allegato  0A  del  medesimo
decreto, introdotto dal presente decreto,  e  secondo  le  specifiche
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  tenuto  conto   della
situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. 
  2. Per l'anno 2022, i punteggi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 5
del  decreto  ministeriale  27  luglio  2017  sono   attribuiti   con
riferimento  ai  programmi  di  ciascuna   annualita'   trasmessi   a
consuntivo e valgono per la singola annualita'  di  assegnazione  del
contributo  finanziario.  Successivamente   alla   acquisizione   dei
punteggi di cui al periodo precedente, l'Amministrazione  attribuisce
in via definitiva il punteggio complessivo di  cui  al  comma  8  del
medesimo art. 5. Nell'anno 2023 ai fini della valutazione comparativa
dei  progetti  selezionati  secondo  un   criterio   di   omogeneita'
dimensionale, le domande ammesse a contributo  sulla  base  dei  dati
presentati a consuntivo del primo anno sono suddivise per la restante
durata del triennio in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i
parametri e le modalita' e in base alla  formula  matematica  di  cui
all'Allegato A. 
  3.  Per  l'anno  2022,  in  ragione  delle  difficolta'   operative
derivanti  dall'emergenza  sanitaria   da   Covid-19,   nonche'   per
promuovere  la  tutela   dell'occupazione   e   la   continuita'   di
programmazione, agli organismi gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'   erogata   un'anticipazione   del
contributo fino all'ottanta per cento dell'importo  riconosciuto  per
l'anno 2021. Per i restanti anni del triennio la medesima percentuale
e'  applicata  sul  contributo  riconosciuto  nell'ultima  annualita'
consuntivata. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la  quota
risultante dall'applicazione  del  sistema  di  calcolo  del  decreto
ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai  sensi  del  presente
decreto. 
  4.  Per  le  «prime   istanze   triennali»,   la   misura   massima
dell'anticipazione concedibile per il primo anno e' il cinquanta  per
cento  della  media  del  contributo  del   settore   dell'annualita'
precedente, ad eccezione dei  soggetti  destinatari  di  sostegno  ai
sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali e'  erogata
un'anticipazione fino ad un massimo del sessantacinque per cento  del
contributo assegnato nel 2021. Per i restanti anni  del  triennio  e'
erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta percento del
contributo riconosciuto nell'ultima annualita' consuntivata. In tutti
i casi, l'anticipazione  e'  erogata  solo  dietro  presentazione  di
idonea fidejussione. L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la
quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del decreto
ministeriale 27 luglio 2017, come modificato ai  sensi  del  presente
decreto. In ciascuna annualita' del triennio le risorse da  destinare
alle «prime istanze triennali» sono ripartite tra i  diversi  ambiti,
settori, sotto-settori e fasce, con decreti direttoriali, sentito  il
parere delle commissioni consultive competenti per materia, ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale  27  luglio  2017.  Il
contributo non puo' comunque essere superiore  al  deficit  emergente
dal  bilancio  di  progetto  e  al  sessanta  per  cento  dei   costi
ammissibili del medesimo progetto, ai sensi dell'art. 5, commi  11  e
12, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. Per  le  «prime  istanze
triennali» non si applicano le disposizioni  previste  dall'art.  49,
comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017. 
  5. Sia per gli organismi gia' finanziati nel triennio 2018-2020 sia
per le «prime  istanze  triennali»,  la  quota  di  contributo  viene
determinata in base ai dati dichiarati a  consuntivo  secondo  quanto
previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto  ministeriale  27  luglio
2017. Fermo restando quanto sopra specificato, per il solo anno 2022,
per gli organismi gia' finanziati a valere sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo nel 2021 il contributo annuale concedibile, a  preventivo,
in sede di anticipazione tiene conto del contributo  riconosciuto  ai
medesimi organismi nel 2021, mentre per le  nuove  istanze  triennali
non  finanziate  nel  2021  il  contributo  annuale  concedibile,   a
preventivo, in sede di anticipazione, a ciascun organismo tiene conto
del contributo riconosciuto nel settore di riferimento nel 2021.  Nel
bilancio di progetto possono essere valorizzati anche  gli  eventuali
costi sostenuti per la tutela sanitaria di personale e pubblico. 
  6. Ai fini della determinazione del contributo annuale  per  l'anno
2022,  il  direttore  generale  Spettacolo,  sentito   il   Consiglio
superiore per  lo  spettacolo,  individua  ed  applica,  con  decreto
direttoriale, un margine di tolleranza pari almeno al venti per cento
dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualita'
indicizzata di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del decreto  ministeriale
27 luglio 2017. Il Ministero della cultura,  nel  caso  di  eventuale
ulteriore aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sentito il
Consiglio superiore  per  lo  spettacolo  e  sentite  le  Commissioni
consultive competenti per  materia,  puo'  applicare  un  margine  di
tolleranza pari almeno al trenta per cento e puo'  altresi'  disporre
con decreto  direttoriale  la  riduzione,  anche  con  riferimento  a
specifici settori e sotto-settori, delle condizioni e  dei  requisiti
minimi previsti nella misura massima del  cinque  per  cento  nonche'
escludere, limitatamente nel tempo,  uno  o  piu'  parametri  per  il
calcolo del valore dimensionale e della dimensione  quantitativa  dei
progetti. 
  7. Gli organismi  finanziati  a  valere  sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo nel triennio 2022-2024 si impegnano a porre in essere, ove
possibile, nel nuovo triennio  la  riprogrammazione  delle  attivita'
degli anni precedenti sospese o  cancellate  a  causa  dell'emergenza
sanitaria  da  Covid-19,  con  riguardo  ai  contratti  annullati   o
cancellati  e  alla  ricollocazione  dei  lavoratori  coinvolti.   La
Direzione  generale  Spettacolo,  nell'ambito  della   attivita'   di
verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo  unico
per lo spettacolo, svolge attivita' di monitoraggio con  riguardo  al
rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito  alla
regolarita' contributiva e di quanto previsto dal presente comma. 
  8. Al fine di assicurare  la  tutela  occupazionale,  la  Direzione
generale  spettacolo,  nell'ambito  della  attivita'  di  verifica  e
controllo connessa ai contributi a valere  sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, svolge ulteriori  specifici  controlli  con  riguardo  al
rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito  alla
regolarita' contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi
di settore. In particolare, la Direzione generale Spettacolo verifica
che gli organismi dello spettacolo  abbiano  adottato,  nel  caso  di
spettacoli annullati e/o  cancellati  in  conseguenza  dell'emergenza
sanitaria, misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale,
indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi  inclusi  i
lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo  determinato  e
gli scritturati. 
  9. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  articolo,
trova applicazione il decreto ministeriale 27 luglio 2017.