Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012,
l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come DOP del «Cedro di
Santa Maria del Cedro»; 
    Considerato  che  la  richiesta  di   riconoscimento   e'   stata
presentata dal Consorzio del Cedro di Calabria, corso del Tirreno  n.
353, Santa Maria del Cedro  87020  (CS)  e  che  il  predetto  Gruppo
possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale  14
ottobre 2013, n. 12511; 
    Considerato che a seguito dell'istruttoria  ministeriale,  si  e'
pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione  della
DOP «Cedro di Santa Maria del Cedro»; 
    Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020  con  il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9,  comma
1, 13,  comma  3,  23,  24,  comma  1  e  27,  comma  2  del  decreto
ministeriale 14  ottobre  2013,  n.  12511,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure  di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus; 
    Considerata in particolare la sospensione disposta ai  sensi  del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8  del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione  di  pubblico
accertamento da svolgersi nell'area di  produzione,  e  dell'art.  9,
relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda
di registrazione o di modifica del disciplinare; 
    Considerato che il decreto ministeriale  n.  6291  dell'8  giugno
2020 prevede, altresi', che in caso  di  valutazione  positiva  della
domanda di registrazione, il  Ministero  trasmetta  alla/e  regione/i
interessata/e  ed  al  soggetto  richiedente,  il   disciplinare   di
produzione nella stesura finale e provveda alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  affinche'
ogni persona fisica o  giuridica  avente  un  interesse  legittimo  e
residente  sul  territorio  nazionale  possa  fare  opposizione  alla
domanda di registrazione; 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente  motivate,  relative  al
presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali -  Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita'  agroalimentare  della  pesca  e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma -  pec  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del   presente   disciplinare,   dai   soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte
del predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
richiesta di riconoscimento alla Commissione europea; 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta  richiesta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.