IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito
dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  che  ha  approvato  il  Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026; 
  Visto  l'accordo  di  Partenariato  2014  -  2020,  approvato   con
decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014,
ed in particolare la parte relativa alla  «Strategia  nazionale  aree
interne» che descrive le politiche da attuare per lo  sviluppo  delle
aree interne nel rispetto dei vincoli di  coesione  territoriale  del
Paese ed individua negli Accordi di  programma  quadro  tra  regioni,
enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di  cooperazione
interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione; 
  Visto l'elenco delle  attuali  72  aree  interne,  selezionate  nel
periodo di programmazione 2014-2020, come richiamate nell'allegato  2
al presente decreto, nel quale vengono inoltre indicate le regioni di
riferimento; 
  Considerato che le regioni Valle d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia
sono ente gestore della viabilita' secondaria in luogo di province  e
citta' metropolitane; 
  Visto il regolamento UE 2020//852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali
del «Green Deal» europeo e stabilisce i criteri di  ecosostenibilita'
di un'attivita' economica, ed in particolare individua come attivita'
ecosostenibile  quella  che  contribuisce  in  modo  sostanziale   al
raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non
arreca danno significativo a nessuno  di  questi  ed  e'  svolta  nel
rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese  e  diritti
umani; 
  Visto il comma 2, lettera c), punto  12  e  il  comma  2-quinquies,
dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 che, al fine di assicurare l'efficacia e
la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree  interne  del  Paese,  con  particolare  riferimento  alla
promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne,
al finanziamento di interventi di messa in sicurezza  e  manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto  a
fenomeni di dissesto idrogeologico  o  a  situazioni  di  limitazione
della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno  2021,  50
milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno  2023,
50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno
2025 e 50 milioni di euro per l'anno  2026  nei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili; 
  Visto il citato comma 2-quinquies dell'art. 1 del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101,  che
prevede che con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il  sud  e  la
coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle  risorse  tra  le  aree  interne,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) entita' della popolazione residente; 
    b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e  comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica  comunicazione  esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; 
    c) esistenza di rischi derivanti  dalla  classificazione  sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica; 
    d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e  relativa
entita'; 
  Visto il comma 2-sexies dell'art. 1 del  decreto-legge  n.  59  del
2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101,  secondo  cui  «Ai
fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies,  si
tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.»; 
  Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  che
prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari si applicano, in  quanto  compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
  Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  che
dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati
per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali,  intermedi
e finali determinati in relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita'
di  spesa  collegata  all'attuazione  degli  interventi   del   Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari.   Le   informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti  di  cui  al  presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui
al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i  sistemi
collegati. Negli altri casi  e,  comunque,  per  i  programmi  e  gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1,  comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio  2021  adottato  ai  sensi  del  comma  7  dell'art.   1   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 
  Visto il comma 7-bis del citato art. 1 del decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato
rispetto dei termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti o la mancata alimentazione dei  sistemi  di  monitoraggio
qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; 
  Visto  il  comma  8,  secondo  periodo,  del  citato  art.  1   del
decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  ai  sensi  del   quale   le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti  complementari  in  coerenza  con  il  principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali,  di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  59  del
2021 recante norme in tema  di  corretta  programmazione  finanziaria
delle risorse  e  dell'erogazione  dei  contributi  concessi  per  la
progettazione e la realizzazione di investimenti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», ed  in  particolare  gli  articoli  48,
«Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici
PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree
interne»; 
  Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio  2003,
n. 3, recante «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione»,  e  le  conseguenti  disposizioni   di   attuazione
introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n. 84,  e  concernente  «Attuazione
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi  2-bis,  2-ter,
2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione del sistema di Monitoraggio delle opere
pubbliche  nell'ambito  della  Banca   dati   delle   amministrazioni
pubbliche - BDAP; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n.  115,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
  Ritenuto che l'indicatore  unico  finale  da  utilizzare,  per  una
migliore ripartizione delle risorse di cui al presente decreto, e' il
risultato della combinazione lineare di criteri nelle percentuali  di
seguito indicate: 
    a) entita' della popolazione residente (40%); 
    b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e  comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica  comunicazione  esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%); 
    c) esistenza di rischi derivanti  dalla  classificazione  sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica (10%); 
    d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e  relativa
entita' (20%); 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  che  dispone
che: 
    2. E' nominato, per ogni procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modificazioni. 
    3.  Le  stazioni  appaltanti  possono  altresi'  ricorrere   alla
procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per  i  settori
speciali, nella misura strettamente necessaria, quando,  per  ragioni
di  estrema  urgenza  derivanti  da  circostanze  imprevedibili,  non
imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei  termini,
anche   abbreviati,   previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'
compromettere la realizzazione degli  obiettivi  o  il  rispetto  dei
tempi di attuazione di cui al PNRR, nonche' al  PNC  e  ai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. 
    4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure  di
affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
    5. Per le finalita' dei cui  al  comma  1,  In  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.  59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  Sul  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica posto a base di gara,  e'  sempre  convocata  la
conferenza di servizi di cui all'art. 14,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione  del
progetto definitivo  in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,
mediante offerte aventi  a  oggetto  la  realizzazione  del  progetto
definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi  i  casi,
l'offerta relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
richiesto per  la  progettazione  definitiva,  per  la  progettazione
esecutiva  e  per  l'esecuzione  dei  lavori.  In  ogni  caso,   alla
conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del  progetto
definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che  provvede,
ove necessario, ad adeguare il progetto alle  eventuali  prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di  servizi.  A  tal
fine,  entro   cinque   giorni   dall'aggiudicazione   ovvero   dalla
presentazione del  progetto  definitivo  da  parte  dell'affidatario,
qualora lo stesso non  sia  stato  acquisito  in  sede  di  gara,  il
responsabile  unico  del  procedimento   avvia   le   procedure   per
l'acquisizione dei pareri e  degli  atti  di  assenso  necessari  per
l'approvazione del progetto. 
    6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti  di  cui
al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  50  del
2016. 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 28 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di euro 300.000.000,00, articolata in  euro
20.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00  per  l'anno  2022,
euro 30.000.000,00 per l'anno 2023,  euro  50.000.000,00  per  l'anno
2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro  50.000.000,00  per
l'anno 2026 e' destinata al finanziamento delle attuali aree  interne
individuate dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto
al successivo art. 9, comma 3. 
  2. Il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui
territorio e' situata la maggior parte dei Comuni dell'Area  interna,
ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le
Citta' metropolitane non svolgano la funzione di soggetti  attuatori,
convoca l'Assemblea dei  Sindaci  dell'area  interna  entro  quindici
giorni dall'emanazione  del  presente  decreto  per  individuare  gli
interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale  e  comunale,
al fine di definire la relativa programmazione entro il  31  dicembre
2021. Qualora i comuni appartenenti all'area interna siano  equamente
distribuiti tra due province, le funzioni di soggetto attuatore  sono
attribuite alla provincia o alla  citta'  metropolitana  nella  quale
insista, nel territorio appartenente all'area interna di  competenza,
il numero maggiore di abitanti. 
  3.   Gli   interventi   devono    assicurare    il    miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne e devono essere inquadrati  in
un piano organico di miglioramento delle condizioni  trasportistiche,
e possono riguardare strade di competenza  regionale,  provinciale  o
comunale,  qualora  queste  ultime  rappresentino  l'unica   via   di
comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area. 
  4. Al  fine  di  assicurare  l'accessibilita'  alle  aree  interne,
qualora ritenuto necessario  possono,  altresi',  essere  interessati
dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree  stesse
ed i centri di riferimento e, quindi,  per  quota  parte  esterne  al
perimetro dell'area di riferimento.