IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; Visto l'accordo di Partenariato 2014 - 2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea il 29 ottobre 2014, ed in particolare la parte relativa alla «Strategia nazionale aree interne» che descrive le politiche da attuare per lo sviluppo delle aree interne nel rispetto dei vincoli di coesione territoriale del Paese ed individua negli Accordi di programma quadro tra regioni, enti locali e amministrazioni centrali uno strumento di cooperazione interistituzionale per dare attuazione alle politiche di coesione; Visto l'elenco delle attuali 72 aree interne, selezionate nel periodo di programmazione 2014-2020, come richiamate nell'allegato 2 al presente decreto, nel quale vengono inoltre indicate le regioni di riferimento; Considerato che le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia sono ente gestore della viabilita' secondaria in luogo di province e citta' metropolitane; Visto il regolamento UE 2020//852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali del «Green Deal» europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilita' di un'attivita' economica, ed in particolare individua come attivita' ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o piu' degli obiettivi ambientali indicati, non arreca danno significativo a nessuno di questi ed e' svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani; Visto il comma 2, lettera c), punto 12 e il comma 2-quinquies, dell'art. 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, destina: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il citato comma 2-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri: a) entita' della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita'; Visto il comma 2-sexies dell'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui «Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.»; Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che dispone che «Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; Visto il comma 7-bis del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 in materia di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; Visto il comma 8, secondo periodo, del citato art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; Visto l'art. 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 recante norme in tema di corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare gli articoli 48, «Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC» e 58 «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne»; Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n. 84, e concernente «Attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui al presente decreto, e' il risultato della combinazione lineare di criteri nelle percentuali di seguito indicate: a) entita' della popolazione residente (40%); b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%); c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica (10%); d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita' (20%); Visto l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che dispone che: 2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. 3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 5. Per le finalita' dei cui al comma 1, In deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 28 settembre 2021; Decreta: Art. 1 Destinazione delle risorse 1. La somma complessiva di euro 300.000.000,00, articolata in euro 20.000.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, euro 30.000.000,00 per l'anno 2023, euro 50.000.000,00 per l'anno 2024, euro 100.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2026 e' destinata al finanziamento delle attuali aree interne individuate dalla vigente strategia SNAI, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, comma 3. 2. Il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui territorio e' situata la maggior parte dei Comuni dell'Area interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Citta' metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori, convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'area interna entro quindici giorni dall'emanazione del presente decreto per individuare gli interventi prioritari sulla rete regionale, provinciale e comunale, al fine di definire la relativa programmazione entro il 31 dicembre 2021. Qualora i comuni appartenenti all'area interna siano equamente distribuiti tra due province, le funzioni di soggetto attuatore sono attribuite alla provincia o alla citta' metropolitana nella quale insista, nel territorio appartenente all'area interna di competenza, il numero maggiore di abitanti. 3. Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area. 4. Al fine di assicurare l'accessibilita' alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresi', essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell'area di riferimento.