Art. 2 Soggetti attuatori 1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dell'intervento, cosi' come riportato dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le province e le citta' metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori. Per le aree interne ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori.