Art. 2 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. Al fine di assicurare  il  rispetto  degli  obiettivi  iniziali,
intermedi   e   finali   di   cui   al   cronoprogramma   procedurale
dell'intervento, cosi' come riportato dall'Allegato 1 al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  del  15  luglio  2021  e  del
cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  c),
punto 12, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le  province  e  le
citta' metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori. Per  le
aree interne ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta  e  Friuli-Venezia
Giulia le regioni assumono il ruolo di soggetti attuatori.