Art. 3 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri, come indicato nell'allegato n. 2: a) entita' della popolazione residente (40%); 1. popolazione per tipologia SNAI - peso 30 per cento; 2. indice di dipendenza strutturale - peso 10 per cento; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%); 1. tipologia di strade - peso 10 per cento; 2. classificazione SNAI - peso 15 per cento; 3. classificazione montani - peso 5 per cento. c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica (10%); 1. accelerazione massima media dei territori - peso 5%; 2. accelerazione minima media dei territori - peso 5%; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita' (20%). 1. popolazione in zone a rischio frana - peso 10 per cento; 2. popolazione in zone a rischio alluvione - peso 10 per cento.