Art. 3 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1  sono  ripartite  sulla  base  dei
parametri descritti ed esplicitati nella  nota  metodologica  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, applicati ai seguenti criteri, come  indicato  nell'allegato
n. 2: 
    a) entita' della popolazione residente (40%); 
      1. popolazione per tipologia SNAI - peso 30 per cento; 
      2. indice di dipendenza strutturale - peso 10 per cento; 
    b)  estensione  delle  strade  statali,  provinciali  e  comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica  comunicazione  esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna (30%); 
      1. tipologia di strade - peso 10 per cento; 
      2. classificazione SNAI - peso 15 per cento; 
      3. classificazione montani - peso 5 per cento. 
    c) esistenza di rischi derivanti  dalla  classificazione  sismica
dei territori e dall'accelerazione sismica (10%); 
      1. accelerazione massima media dei territori - peso 5%; 
      2. accelerazione minima media dei territori - peso 5%; 
    d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico  e  relativa
entita' (20%). 
      1. popolazione in zone a rischio frana - peso 10 per cento; 
      2. popolazione in zone a rischio alluvione - peso 10 per cento.