Art. 4 
 
                          Piano di riparto 
 
  1. Ai fini del trasferimento ai soggetti attuatori delle risorse di
cui all'art. 1, comma 1, e' approvato il  Piano  di  riparto  di  cui
all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto,
elaborato nel rispetto del cronoprogramma finanziario di cui all'art.
1, comma 2, lettera c), n. 12 del decreto-legge legge 6 maggio  2021,
n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°  luglio  2021,  n.
101, e secondo i criteri ed  i  relativi  pesi  di  ponderazione  dei
parametri di cui all'art. 3. 
  2. La Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato  3,  all'impegno  ed  al  trasferimento  delle   risorse
direttamente ai soggetti attuatori degli interventi.