Art. 4 Piano di riparto 1. Ai fini del trasferimento ai soggetti attuatori delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, e' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato nel rispetto del cronoprogramma finanziario di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), n. 12 del decreto-legge legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e secondo i criteri ed i relativi pesi di ponderazione dei parametri di cui all'art. 3. 2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento delle risorse direttamente ai soggetti attuatori degli interventi.