Art. 5 Spese ammissibili 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per gli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei piani di intervento predisposti da ciascuna area interna, al fine di migliorare l'accessibilita' e la sicurezza e possono includere: a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresi' possibili interventi sulla segnaletica, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilita', qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte serventi l'infrastruttura; d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita'; iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale; iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione; vii. la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell'importo finanziato; viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell'importo finanziato. 2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale. 3. I piani di intervento devono tenere in conto dei Criteri ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al regolamento UE 2020//852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.