Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per gli  interventi
straordinari di manutenzione della rete viaria individuata nei  piani
di intervento predisposti  da  ciascuna  area  interna,  al  fine  di
migliorare l'accessibilita' e la sicurezza e possono includere: 
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto  comprese
le   spese   per   l'effettuazione   di   rilievi   concernenti    le
caratteristiche   geometriche   fondamentali,   lo   stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il  livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria e di adeguamento  normativo  delle  diverse  componenti
dell'infrastruttura  incluse  le   pavimentazioni,   i   sistemi   di
smaltimento  acque.  Sono   altresi'   possibili   interventi   sulla
segnaletica, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilita',  qualora
complementari e comunque conseguenti ad  interventi  di  manutenzione
straordinaria e rifacimento profondo; 
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in  termini  di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile  e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti  e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche'  delle  opere
d'arte serventi l'infrastruttura; 
    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  ambito  stradale   che
prevedono: 
      i. la realizzazione di percorsi  per  la  tutela  delle  utenze
deboli; 
      ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumita'; 
      iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 
      iv. la riduzione del  rischio  da  trasporto  merci  inclusi  i
trasporti eccezionali; 
      v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
      vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione  dei  costi
di manutenzione; 
      vii. la realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero
di   tratti   di   recinzione   per   evitare   ovvero    indirizzare
attraversamenti di  animali,  per  una  quota  massima  pari  al  15%
dell'importo finanziato; 
      viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni  di
ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una  quota  massima  del
15% dell'importo finanziato. 
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1  non  sono  utilizzabili  per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di  ambito
stradale. 
  3. I piani  di  intervento  devono  tenere  in  conto  dei  Criteri
ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre  porre  in  atto,  sin
dalla fase di progettazione,  tutte  le  dovute  misure  atte  a  non
arrecare danni significativi agli  obiettivi  ambientali  di  cui  al
regolamento UE 2020//852 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.